CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del 25 marzo 2020, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Khalid LAMANE alla pena di sei anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del tentato omicidio del fratello Ahmed LAMANE, avvenuto in Cossato (Biel[a) il 18 gennaio 2019. Le concordi ricostruzioni dei fatti operate dai giudici di merito portavano all'affermazione di responsabilità dell'imputato alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, reputate attendibili, e della documentazione medica acquisita. Khalid LAMANE, dopo aver atteso che il fratello rientrasse dal lavoro, restando seminascosto all'interno del giardino di pertinenza dell'abitazione del congiunto, non appena questi vi fece ingresso, aprendo il cancelletto di accesso, lo colpì dapprima con una coltellata al fianco sinistro, poi alla schiena, per poi tentare di ferirlo alla gola dopo averlo afferrato al collo; quindi, si gettò di nuovo su di lui con l'intenzione di accoltellarlo ancora, non riuscendo nell'intento per la difesa dell'aggredito, che si protesse il corpo con le braccia e si liberò dalla presa dell'aggressore. Il referto medico stilato dai sanitari dell'ospedale di Biella recava la diagnosi di "emopneumotorace sinistro da ferite multiple da arma bianca", con prognosi riservata. 2. La Corte di appello, nel riportarsi per relationem alla motivazione del primo giudice, respingeva, in primo luogo, la richiesta di riqualificazione del fatto nel meno grave reato di lesioni, che, secondo la tesi dell'imputato, sarebbero state arrecate alla vittima nel tentativo di difendersi da una sua aggressione con il coltello. Convergevano univocamente in direzione dell'animus necandi plurimi indici sintomatici: la micidialità dell'arma utilizzata (un coltello con lama della lunghezza di 11 cm, affilata e con punta rastremata), la pluralità dei colpi inferti da brevissima distanza, le zone corporee vitali attinte (fianco sinistro, gola, parte sinistra della schiena), le lesioni attestate al momento del ricovero (emopneumotorace sinistro da ferite multiple da arma bianca) e la prognosi riservata formulata inizialmente. La tesi dell'aggressione subita dalla vittima, che postulava il casuale rinvenimento sul posto del coltello utilizzato nella colluttazione, veniva giudicata logicamente inattendibile dai giudici del gravame, oltre a non essere acni supportata da alcun elemento istruttorio. In particolare, non poteva attribuirsi valenza di prova a discarico - come preteso dalla difesa - alle dichiarazioni rese dai testi oculari Ornella MONTEFERRARIO e Renzo GIARDINO, i quali assistettero solo alla parte della colluttazione tra i fratelli avvenuta in strada (a ferimento già avvenuto), cui il GIARDINO aveva posto fine "tirando via dall'altro" la persona offesa, che si allontanò subito gridando aiuto. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale confermava il diniego delle attenuanti generiche già opposto dal primo giudice, per la tardività delle dichiarazioni di ^ resipiscenza (rese all'ultima udienza del giudizio di primo grado), per la mancata offerta risarcitoria, per la gravità del fatto, derivante dal legamt parentale con la vittima, e per il tentativo di fuga all'estero esperito subito dopo il fatto (l'imputato venne, infatti, fermato mentre si trovava a bordo di un autobus al confine di Martigny). 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, articolando i due seguenti motivi. 3.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al contenuto delle sommarie informazioni rese dai signori MONTEFERRARIO e GIARDINO. Assume la difesa del ricorrente che i due "testimoni", uniche persone che assistettero al fatto, avevano parlato di una colluttazione nella quale entrambi i soggetti ebbero un ruolo attivo e che, anzi, il teste GIARDINO era dovuto intervenire per allontanare la persona offesa, che, evidentemente, nutriva l'intenzione di proseguire nella lotta. Risultava, pertanto, manifesto, nel caso di specie, che non potesse configurarsi un'aggressione perpetrata unilateralmente dall'imputato in danno della persona offesa. La Corte di appello, "equivocando completamente il contenuto delle testimonianze", era pervenuta a una loro interpretazione illogica e contraddittoria. 3.2. Contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione doveva reputarsi illogica sotto tre profili. In primo luogo, non poteva stigmatizzarsi la tardività della resipiscenza dell'imputato, atteso che, trattandosi di rito abbreviato, la dichiarazione di pentimento era stata resa in occasione della prima udienza utile, nella quale gli fu, di fatto, consentito di esprimersi con l'ausilio di un interprete. In secondo luogo, la circostanza del mancato ristoro del danno non poteva assumere rilevanza, dal momento che l'imputato era stato ristretto in carcere sin dal giorno successivo al fatto, il che gli aveva impedito di procedere a qualsivoglia forma di risarcimento. Illogica, infine, era la motivazione laddove aveva attribuito maggiore gravità al reato in quanto diretto in danno del fratello. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Trovandoci di fronte a una "doppia conforme", giova, in premessa, richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in siffatta situazione processuale, il vizio di "travisamento della prova" può essere dedotto con il ricorso per cassazione, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (v. Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L. e altro, Rv. 272018). È stato, inoltre, precisato che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758). 3. Va, infine, rammentato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (fra molte, Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia ed altri, Rv. 229369; Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214567; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). 4. Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia offerto una motivazione ampiamente argomentata in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato, senza mai incorrere in vizi logici o giuridici e senza eludere alcuno dei rilievi critici formulati in appello e pedissequamente (perciò inammissibilmente) riproposti in questa sede. In particolare, è radicalmente da escludere che i giudici dell'appello (così come il primo giudice) siano incorsi nel dedotto vizio di travisamento della prova, oggetto del primo motivo di ricorso, con riguardo alle sommarie informazioni testimoniali rese da Ornella MONTEFERRARIO e Renzo GIARDINO. Omette di considerare la difesa del ricorrente che i sommari informatori MONTEFERRARIO e GIARDINO ebbero a riferire sulla fase della colluttazione sviluppatasi in strada, ma non sul momento cruciale e antecedente dell'agguato teso dall'imputato al fratello all'atto del suo rientro presso l'abitazione, nel corso del quale furono sferrate dall'aggressore le coltellate potenzialmente letali; la fase della colluttazione in strada, per come emerso dalla concorde ricostruzione dei giudici di merito, avvenne in un secondo tempo, quando cioè la persona offesa, già ferita a coltellate, tentò di sfuggire all'aggressione che il fratello continuava a perpetrare ai suoi danni.La "lettura" della "colluttazione" in strada che fa la difesa tramite l'interpretazione del racconto dei due sommari informatori (nel senso di indicare l'imputato come aggredito e la vittima come aggressore) si rivela, dunque, del tutto eccentrica rispetto alle obiettive evidenze istruttorie, nonché arbitrariamente rivalutativa e si pone, in ogni caso, a valle di una condotta idonea e univoca già perfezionatasi in direzione dell'evento morte della persona offesa. 5. Meramente confutativo, nonché, in parte apodittico (laddove contesta, senza argomentare, la ritenuta valutazione della particolare gravità del fatto in quanto commesso in danno del fratello), è il secondo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha giustificato in modo pienamente congruo, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., facendo leva sui plurimi indicatori della gravità della condotta, della tardività della resipiscenza, dell'assenza di un fattivo ristoro del danno cagionato alla vittima e del tentativo di fuga all'estero. 6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore