Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06272/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terlizzi avverso la ordinanza del 27/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione di plurime dosi di sostanze stupefacenti di varia tipologia in notevole quantità, verosimilmente destinate allo spaccio per l'accertata presenza nel corso della perquisizione domiciliare di bilancini di precisione, di materiale destinato al confezionamento delle dosi e di una non irrilevante somma di denaro, disponendo altresì a carico dello stesso la misura coercitiva della custodia in carcere. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione (cui si riportava con una successiva nota ritualmente depositata) avverso detta ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, sul rilevo che la polizia giudiziaria avesse ecceduto i limiti dei propri poteri per avere effettuato una perquisizione di iniziativa senza che vi fossero elementi tali da poter desumere che l'indagato detenesse sostanze stupefacenti, nonché per avere proceduto all'arresto in assenza dello stato di flagranza, asserendo che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe presentato spontaneamente presso la propria abitazione per assistere alla perquisizione, prima che questa avesse inizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

2. In linea di fatto, la perquisizione domiciliare è stata legittimamente eseguita dai Carabinieri sulla base di informazioni investigative che segnalavano all'interno di quella abitazione la presenza di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Ed è altresì pacifico che [OSCURATO:PERSONA], chiamato sul posto, abbia presenziato fin dall'inizio alla perquisizione eseguita presso la propria abitazione, nel corso della quale trovavano conferma le informazioni e venivano rinvenuti plurimi involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo e qualità, verosimilmente destinati allo spaccio (e non all'uso esclusivamente personale di detentore) per essere stati altresì rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una non irrilevante somma di denaro.

Si configurava dunque la sussistenza di specifiche e concrete circostanze, tali da consentire la perquisizione e il conseguente sequestro delle sostanze stupefacenti, insieme all'arresto della persona colta in flagranza di detenzione delle medesime sostanze a fini di cessione a terzi.

3. Accertata la legittimità dell'arresto, cui si è peraltro contestualmente accompagnata l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila alla Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Terlizzi avverso la ordinanza del 27/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione di plurime dosi di sostanze stupefacenti di varia tipologia in notevole quantità, verosimilmente destinate allo spaccio per l'accertata presenza nel corso della perquisizione domiciliare di bilancini di precisione, di materiale destinato al confezionamento delle dosi e di una non irrilevante somma di denaro, disponendo altresì a carico dello stesso la misura coercitiva della custodia in carcere. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione (cui si riportava con una successiva nota ritualmente depositata) avverso detta ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, sul rilevo che la polizia giudiziaria avesse ecceduto i limiti dei propri poteri per avere effettuato una perquisizione di iniziativa senza che vi fossero elementi tali da poter desumere che l'indagato detenesse sostanze stupefacenti, nonché per avere proceduto all'arresto in assenza dello stato di flagranza, asserendo che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe presentato spontaneamente presso la propria abitazione per assistere alla perquisizione, prima che questa avesse inizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. 2. In linea di fatto, la perquisizione domiciliare è stata legittimamente eseguita dai Carabinieri sulla base di informazioni investigative che segnalavano all'interno di quella abitazione la presenza di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Ed è altresì pacifico che [OSCURATO:PERSONA], chiamato sul posto, abbia presenziato fin dall'inizio alla perquisizione eseguita presso la propria abitazione, nel corso della quale trovavano conferma le informazioni e venivano rinvenuti plurimi involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo e qualità, verosimilmente destinati allo spaccio (e non all'uso esclusivamente personale di detentore) per essere stati altresì rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una non irrilevante somma di denaro. Si configurava dunque la sussistenza di specifiche e concrete circostanze, tali da consentire la perquisizione e il conseguente sequestro delle sostanze stupefacenti, insieme all'arresto della persona colta in flagranza di detenzione delle medesime sostanze a fini di cessione a terzi. 3. Accertata la legittimità dell'arresto, cui si è peraltro contestualmente accompagnata l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila alla Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 06272/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris