CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 18030/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa in data 20.9.2024, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, con revoca dell'interdizione e conferma nel resto. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, per il seguente motivo. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza esclusivamente in relazione alla confisca della somma di denaro pari ad C 4.005,00, sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento. Deduce erronea applicazione della legge penale, nonché difetto di motivazione in ordine al mancato dissequestro e restituzione all'avente diritto della predetta somma, vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., osservando che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto aprioristicamente che la somma di denaro fosse necessariamente provento di attività illecita, nonostante il difetto di correlazione con il reato contestato, evidenziando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "non è confiscabile il denaro in possesso dello spacciatore se non costituisce il profitto del reato in contestazione". 3. Il ricorso è inammissibile. Deve rilevarsi in via preliminare la manifesta infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha riqualificato la misura ablatoria originariamente disposta dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90, in luogo dell'art. 240, comma 1, cod. pen. erroneamente applicato in primo grado. Invero, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 1/12/2023, e perciò successivamente alla modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del dl. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione"ex art. 240-bis cod. pen., la quale, pertanto, troverebbe in ipotesi applicazione. Ciò in quanto, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051MRIH), Rv. 285602). Tanto premesso, va riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all'imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90(Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, anche quando si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. Nel caso di specie, correttamente la Corte d'Appello ha evidenziato che l'imputato, gravato da precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti, non risultava svolgere alcuna lecita attività lavorativa, come si evince dal verbale dell'interrogatorio di garanzia, nel quale ha dichiarato di essere disoccupato e impossidente, né ha fornito giustificazione della legittima provenienza della somma rinvenuta nella sua disponibilità. Priva di vizi logici è pertanto la ritenuta sproporzione che legittima la confisca. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 20