CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10907/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A) della rubrica per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e il rigetto dei restanti motivi con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e le repliche alle richieste del Procuratore generale con cui si ribadisce il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cagliari, dichiarati estinti i reati commessi fino al 10 novembre 2014, è stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 316-ter cod. pen. di cui ai capi A e C per aver, in qualità di presidente della "[OSCURATO:PERSONA]", gerente la scuola dell'infanzia "[OSCURATO:PERSONA]" di Decimomannu, mediante presentazione di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di scuola paritaria - ed in particolare di un numero idoneo di personale abilitato all'insegnamento in relazione al numero di studenti e di classi - conseguiva indebiti finanziamenti dal MIUR ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dalla Regione Autonoma della Sardegna. Nel confermare la penale responsabilità della ricorrente, la Corte di merito ha rilevato che, versandosi in ipotesi di percezione indebita di fondi mediante false dichiarazioni piuttosto che di esercizio abusivo della professione, nessun rilievo assumesse la circostanza allegata dalla difesa secondo cui i docenti coinvolti possedessero un idoneo titolo all'insegnamento, dovendosi assegnare valore determinante all'intrinsecavVeridicità delle dichiarazioni della ricorrente, dalle quali era agevole trarre l'incongruenza tra il numero di insegnanti dichiarati e quelli effettivamente in servizio al momento delle dichiarazioni inviate agli enti pubblici. Detta incongruenza darebbe i0 conto della volontà della Pilo di occultare il nome dei veri soggetti che prestavano funzioni di docente non consentendone una individuazione, confermando il dolo della ricorrente. 2. Avverso tale decisione la ricorrente propone tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce l'omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A), ex artt. 129 e 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. Osserva la ricorrente che, avendo la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei reati commessi fino al 10 novembre 2014, ha omesso di rilevare che la fattispecie oggetto di contestazione di cui al capo A, inerente ai delitti di cui agli artt. 81, 316-ter cod. pen., risulta accusa riferita al periodo intercorrente tra il 16 aprile 2013 ed il 10 novembre 2014, circostanza che avrebbe imposto di dichiarare ex art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione per prescrizione di tutti i reati oggetto di contestazione dell'intero capo A. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, con riferimento al capo A, violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove e alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, ex artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., 42, secondo comma, e 43, primo comma, cod. pen. in relazione all'art. 316-ter cod. pen. Secondo la difesa, le circostanze valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità della ricorrente sono sfornite di prova e contraddette dai documenti in atti. Meramente presuntiva risulterebbe l'affermazione della Corte di appello secondo cui le insegnanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potevano aver svolto servizio presso la scuola prima della loro formale assunzione posto che ciò trova smentita nelle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] fche aveva dichiarato che le due insegnanti svolgevano attività didattica in favore dell'istituto in epoca anteriore all'assunzione. Le stesse erano, inoltre, presenti al momento dell'ispezione dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA]. Congetturale risulterebbe l'illazione secondo cui le dichiarazioni mendaci sarebbero state finalizzate a nascondere la carenza documentale relativamente ad altri docenti che sarebbero stati privi di titoli abilitanti, essendo emerso dagli atti e dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che il personale della scuola, quand'anche sprovvisto di titoli abilitanti, era comunque legittimato all'insegnamento come confermato nella parte della propalazione in cui il citato testimone rilevava che anche la scuola privata, come quella pubblica, può fare ricorso a personale non abilitato quando ciò sia necessario`assumere personale docente non facilmente reperibile. Anche la ricorrente, in ragione della documentazione prodotta in occasione del giudizio di primo grado, era legittimata a svolgere l'incarico di docente avendo conseguito il diploma di laurea in scienze dell'educazione e della formazione il 27 novembre 2009 e la maturità scientifica il 25 luglio 1981; i citati titoli, esaminati in sede di ispezione eseguita il 3 luglio 2015, consentivano di riconoscere in capo alla "[OSCURATO:PERSONA]" i requisiti necessari per lo svolgimento delle prestazioni educative in favore dell'infanzia. Tenuto conto dell'assenza di un conseguito vantaggio personale - stante la totale destinazione dei fondi percepiti all'attività di didattica - e della spontanea rettifica di numerose incongruenze avvenute già in epoca anteriore alla denuncia (come per esempio la restituzione di parte delle somme conseguite in ragione del minor numero di sezioni attivate), la difesa osserva come fosse assente l'elemento soggettivo della condotta di reato contestata alla ricorrente, semmai resasi responsabile di errori riconducibili a mera imperizia. 2.3. Con il terzo e ultimo motivo si deduce, con riferimento al capo C), violazione di legge in ordine all'art. 316-ter cod. perì. e all'art. 3 della legge regionale R.A.S. n. 31 del 1984. I giudici di merito - secondo la difesa - hanno errato nel ravvisare nel comportamento della Pilo gli estremi di un'indebita percezione di erogazioni pubbliche posto che la legge regionale R.A.S. n. 31 del 1984, che disciplina la materia, prescinde dal riconoscimento della parità scolastica, ponendo a presupposto delle elargizioni l'indicazione del solo numero di insegnanti, senza dare rilievo al possesso di titoli abilitativi o alla congruità numerica del personale rispetto agli studenti. Gli errori imputati alla ricorrente sarebbero perciò in ogni caso inidonei a produrre un'indebita elargizione di denaro pubblico e, dunque, a violare la norma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, generico e versato in fatto. 2. Manifestamente infondato risulta il primo motivo con cui si deduce l'omessa declaratoria di prescrizione in ordine al capo A. La difesa rileva che, sulla base dell'accusa per i fatti di reato di cui al capo A sino al 10 novembre 2014, la Corte di merito avrebbe errato nel non dichiarare l'estinzione anche di tale complessiva imputazione visto che la Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi sino al 10 novembre 2014. In realtà, seppure l'imputazione riporta la dicitura "[OSCURATO:PERSONA] dal 16 aprile 2013 al 10 novembre 2014", che dal testo della decisione è chiaramente riferito alla data in cui è avvenuta l'ispezione in ambito scolastico (ispezione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] dei carabinieri al fine di riscontrare la veridicità di quanto prospettato nelle denunce di genitori dei bambini che avevano frequentato la scuola dell'infanzia), il complessivo testo della stessa fa riferimento all'indebito conseguimento di contributi «dal [OSCURATO:PERSONA] pari, (...) per l'anno 2013 - 2014 a euro 23.418,60 e infine per l'anno 2014-2015 a euro 5.314,08». Tale evenienza, unitamente a quanto oggetto della decisione di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza di appello e non oggetto di contestazione nei motivi di gravame, risulta connessa all'accertamento del corrispondente contributo relativo all'anno scolastico 2013-2014 erogato a seguito di decreto emesso in data 21 novembre 2014 (in tal senso esplicita la nota contenuta a pag. 11 della sentenza del Tribunale di Cagliari), così essendo palese come quello afferente l'anno scolastico 2014 -2015 non potesse che essere successivo al precedente decreto del 21 novembre 2014; tanto più che per giurisprudenza costante di questa Corte la consumazione del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma nel momento (e nel luogo) in cui viene messa a disposizione l'indebita erogazione (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, Rv. 282675 - 02), in un momento che logica impone sia successivo rispetto al decreto che ha riconosciuto l'erogazione. Alla luce dell'individuazione della data di consumazione dei reati di cui al capo A da parte dei Giudici di merito in data successiva al 10 novembre 2014, corretta risulta l'omessa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione dell'intera contestazione oggetto dell'imputazione contenuta in detto capo della rubrica.3. Declinato in fatto e generico risulta il secondo ed il terzo motivo con il quale la difesa censura la ricostruzione operata dalla Corte di merito secondo cui all'interno della scuola dell'infanzia gestita dalla cooperativa rappresentata dalla ricorrente in quanto presidente, sarebbero state presenti insegnanti comunque idonee all'insegnamento. 3.1. Al riguardo, occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Ed allora, corretta risulta la decisione impugnata nella parte in cui, facendo pertinente riferimento alla decisione di primo grado, per smentire identiche doglianze tese a censure la ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei delitti ex artt. 81, 316-ter cod. pen. contestati quanto ad indebita percezione di contributi ricevuti dal Ministero dell'Istruzione ("MIUR") e dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha evidenziato come non fosse pertinente il tema inerente all'abusivo esercizio della professione di insegnante della Pilo (ipotesi di reato contestata originariamente al capo i già dichiarato prescritto) e di alcune insegnanti, quanto quello afferente al conseguimento di indebiti contributi per mezzo di false certificazioni in danno dei citati enti pubblici. Al riguardo, ha rinviato alla decisione di primo grado nella parte in cui vengono enucleate tutte le falsità contenute nelle dichiarazioni di conformità della scuola paritaria, ripercorrendo anche la normativa di settore oltre che tutte le dichiarazioni rese da alcuni genitori di bambini che frequentavano la scuola dell'infanzia, funzionari del Ministero dell'Istruzione (MIUR) e della Regione autonoma della Sardegna. La decisione ha descritto con dovizia di particolari le ragioni per cui la documentazione attraverso cui era stata attestata la presenza di personale scolastico idoneo non fosse veritiera, se non altro perché gran parte dei soggetti che venivano indicati quali insegnanti, a prescindere dalla mancanza di idoneo titolo, non avevano alcun contratto con la scuola dell'infanzia o con la cooperativa; detto motivo rendeva palese la falsità della dichiarazione secondo cui la stessa si avvaleva regolarmente dei citati insegnanti, due dei quali erano stati "regolarizzati" solo alcuni giorni dopo l'ispezione. Le risultanze facevano emergere le ragioni per cui non vi fosse corrispondenza tra i nominativi comunicati, quelli la cui presenza era stata accertata all'atto dell'ispezione e quelli che sopraggiungevano solo in occasione e durante lo svolgimento della stessa. A fronte di un quadro istruttorio privo di incertezze in ordine alle ragioni che portavano a ritenere, da un canto, non sussistenti i requisiti richiesti per i finanziamenti ottenuti, e,dall'altro.rappresentava la non adeguata rendicontazione delle spese, declinati in fatto risultano entrambi i motivi di ricorso allorché tentano di accreditare la tesi secondo cui non fosse rilevante l'abilitazione non posseduta dagli insegnanti, senza però confrontarsi con la parte della decisione che aveva accertato, a prescindere dalla loro abilitazione o meno, fosse assente qualsivoglia contratto che deponesse per l'individuazione dell'insegnante e, pertanto, del possesso dei relativi requisiti. 3.2. Di scarso pregio risulta la deduzione secondo cui l'assenza di vantaggio personale in ragione della totale destinazione dei fondi percepiti all'attività di insegnamento farebbe venir meno i requisiti necessari per la sussistenza del reato, visto che l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e di altro ente pubblico è stata realizzata conseguendo finanziamenti che non sarebbe stato possibile ottenere in assenza dei presupposti falsamente attestati come esistenti Mera asserzione rimane quella secondo cui le somme siano state comunque utilizzate per la conduzione della scuola, visto che, a prescindere dall'assoluta irrilevanza del dato che invece caratterizza la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. (malversazione a danno dello stato che si realizza allorché al conseguimento legittimo di emolumenti pubblici non segua una destinazione in linea con la finalità del finanziamento) - una volta accertato che dette somme non potevano essere conseguite — i Giudici di merito hanno dato conto dell'assoluta inconsistenza della relativa rendicontazione che non trovava alcuna corrispondenza rispetto all'individuazione del personale, delle relative spese oltre che della necessità di utilizzare un numero di sezioni non corrispondente allo stato dei luoghi ed al concreto svolgimento dell'attività didattica rivolta all'infanzia. 3.3. La sentenza impugnata spiega i motivi per cui doveva essere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo in capo alla Pilo, evidenziando l'irrilevanza del dato che vedeva la ricorrente essersi avvalsa della collaborazione della consulente [OSCURATO:PERSONA] per la redazione delle richieste di contributi, posto che la sottoscrizione dei documenti, nella parte in cui erano stati indicati i nominativi dei docenti in realtà mai assunti, non implicava particolari cognizioni tecniche solo asseritamente non conosciute dalla Pilo che invece, secondo l'id quod plerumque accidit, era consapevole del contenuto di dichiarazioni che si effettuano in prima persona quale presidente di una cooperativa. Detta motivazione, in quanto fondata su pertinenti riferimenti in fatto adeguatamente apprezzati, non è sindacabile nel giudizio di legittimità attraverso un inconferente riferimento alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova, ma che sottendono ad una rilettura di singoli segmenti delle emergenze processuali che la Corte di merito ha mostrato di avere complessivamente apprezzato secondo coerenza e logicità (cfr, tra le tante, Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3.4. Manifestamente infondatGk risulta, infine, la parte del terzo motivo secondo cui la disciplina esistente in ordine ai requisiti richiesti da parte della Regione Autonoma della Sardegna quanto a finanziamento in favore delle scuole private sarebbe differente per contenuto e presupposti rispetto a quella ministeriale: la sentenza di primo grado (pag. 36) si sofferma sulla rilevata violazione della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 38/21 del 18 settembre 2012 della Regione Autonoma della Sardegna (norma di dettaglio rispetto alla disciplina generale richiamata nella contestazione che fa riferimento all'art. 3 della legge Regionale della Sardegna I. 25 giugno 1984, n. 31), delibera che tra i requisiti per poter accedere ai contribuiti regionali prevede proprio la sussistenza di regolari contratti nei confronti del personale docente (dato assente nel caso di specie) e la regolare rendicontazione e pubblicità dei bilanci (lacune evidenziate). In tal senso è esplicito l'oggetto della delibera regionale citata che fa riferimento, nel suo oggetto, alla "erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 art. 3 a favore delle scuole materne non statali. Criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi per spese di gestione e funzionamento a partire dall'anno scolastico 2012 - 2013", periodo di tempo coerente con le accuse mosse alla ricorrente seppur parzialmente dichiarate prescritte dalla Corte di appello. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata — se del caso - in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare i