Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47749/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 26/05/2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze della stessa - in assenza di giustificato motivo - una noccoliera in metallo, strumento chiaramente utilizzabile, date le circostanze di tempo e di luogo, per arrecare offesa alla persona e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione dello strumento in sequestro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 442 cod. proc. pen., avendo i Giudici di merito applicato la riduzione conseguente alla scelta di procedere con il rito abbreviato nella misura di un terzo, piuttosto che della metà, come previsto in presenza di reato contravvenzionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto la censura inerente alla determinazione della pena non è stata proposta in sede di appello.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi integralmente alle argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione.

5. Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno ritenuto essere preclusa - ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - la questione concernente l'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, in epoca successiva rispetto alla modifica dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (novellato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017), che prevede - in relazione alle contravvenzioni - la riduzione premiale elevata alla metà; si realizza, in tal caso, un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale.

Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, hanno enunciato il seguente principio: «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)» (Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818).

In tale pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito come la pena determinata da un errato computo della diminuente del rito abbreviato - riduzione che, in presenta di fattispecie contravvenzionale, deve essere computata in ragione della metà e non, come accade in presenza di delitti, nella misura di un terzo - costituisca effettivamente una violazione di legge.

Tale violazione, come sopra accennato, rende la pena illegittima e non illegale; non essendo il tema della illegittimità della pena rilevabile in via officiosa - nella sede di legittimità - l'esame di tale aspetto resta precluso, laddove esso non abbia costituito, come avvenuto nel caso di specie, oggetto di gravame.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 26/05/2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze della stessa - in assenza di giustificato motivo - una noccoliera in metallo, strumento chiaramente utilizzabile, date le circostanze di tempo e di luogo, per arrecare offesa alla persona e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione dello strumento in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 442 cod. proc. pen., avendo i Giudici di merito applicato la riduzione conseguente alla scelta di procedere con il rito abbreviato nella misura di un terzo, piuttosto che della metà, come previsto in presenza di reato contravvenzionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto la censura inerente alla determinazione della pena non è stata proposta in sede di appello. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi integralmente alle argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione. 5. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno ritenuto essere preclusa - ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - la questione concernente l'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, in epoca successiva rispetto alla modifica dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (novellato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017), che prevede - in relazione alle contravvenzioni - la riduzione premiale elevata alla metà; si realizza, in tal caso, un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, hanno enunciato il seguente principio: «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)» (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). In tale pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito come la pena determinata da un errato computo della diminuente del rito abbreviato - riduzione che, in presenta di fattispecie contravvenzionale, deve essere computata in ragione della metà e non, come accade in presenza di delitti, nella misura di un terzo - costituisca effettivamente una violazione di legge. Tale violazione, come sopra accennato, rende la pena illegittima e non illegale; non essendo il tema della illegittimità della pena rilevabile in via officiosa - nella sede di legittimità - l'esame di tale aspetto resta precluso, laddove esso non abbia costituito, come avvenuto nel caso di specie, oggetto di gravame. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 47749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris