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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06760/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19230/20 21 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv.

C esare Greco; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Calabria, n. 298/02/2021, depositata in data 26 gennaio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza la comunicazione di irregolarità n. 0017891616151, con la quale l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento di Euro 25.038,00, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di [OSCURATO:PERSONA] integrativa - IRAP - Rottamazione quater - Estinzione minor credito di imposta indebitamente utilizzato nella dichiarazione Modello IRAP presentata per l’anno d’imposta 2015.

La parte privata deduceva, per quanto qui ancora rilevi, di aver presentato, in data 26 settembre 2016, dichiarazione integrativa a favore per l’anno d’imposta 2014, avendo versato l’IRAP pur potendo usufruire dell’esenzione dal pagamento di detta imposta.

L’Ufficio si costituiva contestando l’avverso ricorso.

La CTP rigettava l’impugnativa rilevando come il contribuente avesse utilizzato in compensazione il medesimo credito (pari ad Euro 25.038,00) per due anni di imposta (2014 e 2015).

2. Il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che confermava la decisione di prime cure(nell’intestazione della sentenza viene indicato come atto impugnato, per evidente svista, l’avviso di accertamento n. 02429501618).

La CTR ribadiva che il contribuente aveva utilizzato due volte in compensazione il medesimo credito: la prima volta con il modello F24 del 6 luglio 2016 per il 2015 e la seconda volta in data 29 novembre 2016 per il 2014.

Evidenziava poi che la dichiarazione integrativa a favore Modello IRAP 2015 per l’anno 2014 era stata annullata dall’Ufficio in quanto carente del quadro relativo all’indicazione del valore della produzione netta.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, affidandosi a due motivi.

L’Ufficio resiste con controricorso.

È stata fissata l’adunanza camerale per il 20 febbraio 2026.

Il ricorrente, in data 17 febbraio 2026, ha depositato istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lament a , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l a «violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Violazione art. 2697 cod. civ. onere della prova: “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda e art. 5 del D.L. 193/2016 validità delle dichiarazioni integrative».

Sotto un primo profilo, afferma che la CTR avrebbe ‘adottato una sentenza in assenza delle necessarie prove a sostegno di quanto motivato’ (pag. 10 del ricorso), senza valutare le prove fornite dal contribuente (in particolare, la dichiarazione integrativa IRAP correttamente inviata il 26/9/2016).

Sotto altro profilo, richiama la normativa sopravvenuta di cui all’art. 5 del d.l. 193/2016, che consente al contribuente di inoltrare dichiarazioni integrative a favore anche oltre l’anno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Violazione art. 2697 cod. civ. onere della prova: “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”».

Afferma di aver dimostrato l’esistenza di due crediti di imposta, maturati per due annualità differenti (2015 e 2016). 3.Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente, in data 17 febbraio 2026, ha depositato la documentazione attestante la definizione agevolata prevista dall ’ art. 1 della l . n. 197/2022 (rottamazione quater) ed i l pagamento d i tutte le rate .

Risulta, altresì, allegato un estratto di ruolo, al 16 febbraio 2026, che attesta in relazione alla cartella di pagamento ‘rottamata ’ (che a sua volta trova fondamento nell’avviso di accertamento per cui è causa) un residuo pari a zero.

4. Pertanto, può - in presenza della documentazione relativa al condono -dichiararsi l’estinzione del giudizio

5. In presenza del pagamento complessivo dell’importo dovuto può dichiararsi, altresì, la cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Spese a car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19230/20 21 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. C esare Greco; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Calabria, n. 298/02/2021, depositata in data 26 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza la comunicazione di irregolarità n. 0017891616151, con la quale l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento di Euro 25.038,00, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di [OSCURATO:PERSONA] integrativa - IRAP - Rottamazione quater - Estinzione minor credito di imposta indebitamente utilizzato nella dichiarazione Modello IRAP presentata per l’anno d’imposta 2015. La parte privata deduceva, per quanto qui ancora rilevi, di aver presentato, in data 26 settembre 2016, dichiarazione integrativa a favore per l’anno d’imposta 2014, avendo versato l’IRAP pur potendo usufruire dell’esenzione dal pagamento di detta imposta. L’Ufficio si costituiva contestando l’avverso ricorso. La CTP rigettava l’impugnativa rilevando come il contribuente avesse utilizzato in compensazione il medesimo credito (pari ad Euro 25.038,00) per due anni di imposta (2014 e 2015). 2. Il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che confermava la decisione di prime cure(nell’intestazione della sentenza viene indicato come atto impugnato, per evidente svista, l’avviso di accertamento n. 02429501618). La CTR ribadiva che il contribuente aveva utilizzato due volte in compensazione il medesimo credito: la prima volta con il modello F24 del 6 luglio 2016 per il 2015 e la seconda volta in data 29 novembre 2016 per il 2014. Evidenziava poi che la dichiarazione integrativa a favore Modello IRAP 2015 per l’anno 2014 era stata annullata dall’Ufficio in quanto carente del quadro relativo all’indicazione del valore della produzione netta. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, affidandosi a due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 20 febbraio 2026. Il ricorrente, in data 17 febbraio 2026, ha depositato istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lament a , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l a «violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione art. 2697 cod. civ. onere della prova: “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda e art. 5 del D.L. 193/2016 validità delle dichiarazioni integrative». Sotto un primo profilo, afferma che la CTR avrebbe ‘adottato una sentenza in assenza delle necessarie prove a sostegno di quanto motivato’ (pag. 10 del ricorso), senza valutare le prove fornite dal contribuente (in particolare, la dichiarazione integrativa IRAP correttamente inviata il 26/9/2016). Sotto altro profilo, richiama la normativa sopravvenuta di cui all’art. 5 del d.l. 193/2016, che consente al contribuente di inoltrare dichiarazioni integrative a favore anche oltre l’anno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione art. 2697 cod. civ. onere della prova: “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”». Afferma di aver dimostrato l’esistenza di due crediti di imposta, maturati per due annualità differenti (2015 e 2016). 3.Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente, in data 17 febbraio 2026, ha depositato la documentazione attestante la definizione agevolata prevista dall ’ art. 1 della l . n. 197/2022 (rottamazione quater) ed i l pagamento d i tutte le rate . Risulta, altresì, allegato un estratto di ruolo, al 16 febbraio 2026, che attesta in relazione alla cartella di pagamento ‘rottamata ’ (che a sua volta trova fondamento nell’avviso di accertamento per cui è causa) un residuo pari a zero. 4. Pertanto, può - in presenza della documentazione relativa al condono -dichiararsi l’estinzione del giudizio 5. In presenza del pagamento complessivo dell’importo dovuto può dichiararsi, altresì, la cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Spese a car
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