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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 31070/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto E considerato IN DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amato ricorre per Cassazione avverso l’ordinanzacon la quale il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato le sue istanzevolte alla concessione della semilibertà o dell’affidamento al servizio sociale;considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione èrimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannatoin relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);considerato che, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo,ha rigettato l’istanza in ragione della mancata acquisizione di una riflessionecritica sulle condotte devianti, ed ha ritenuto che il brevissimo periodo trascorsoin detenzione domiciliare, successivamente cessata per la sopravvenutaesecuzione di altra condanna comportante il superamento dei limiti diammissibilità, non fosse sufficiente a ribaltare un giudizio prognostico negativo;ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare diammissibilità, in quanto articola deduzioni prive di reali ragioni di diritto e voltead una lettura alternativa rispetto a quella articolata dal provvedimento, che nonrisulta apparente, manifestamente illogica o contraddittoria;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto E considerato IN DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amato ricorre per Cassazione avverso l’ordinanzacon la quale il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato le sue istanzevolte alla concessione della semilibertà o dell’affidamento al servizio sociale;considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione èrimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannatoin relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);considerato che, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo,ha rigettato l’istanza in ragione della mancata acquisizione di una riflessionecritica sulle condotte devianti, ed ha ritenuto che il brevissimo periodo trascorsoin detenzione domiciliare, successivamente cessata per la sopravvenutaesecuzione di altra condanna comportante il superamento dei limiti diammissibilità, non fosse sufficiente a ribaltare un giudizio prognostico negativo;ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare diammissibilità, in quanto articola deduzioni prive di reali ragioni di diritto e voltead una lettura alternativa rispetto a quella articolata dal provvedimento, che nonrisulta apparente, manifestamente illogica o contraddittoria;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31070/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris