CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Re) il 3 gennaio 1953; avverso la ordinanza n. 72/21 RGTL del Tribunale di Cosenza del 19 maggio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 19 maggio 2021 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'appello cautelare. ha respinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore fiduciario, avverso il provvedimento con il quale era stata, a sua volta, rigettata dal Tribunale di Paola, quale giudice del dibattimento penale in corso di svolgimento, la istanza da quello presentata per la revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni rinvenuti all'interno di un appartamento sito in Modena, via dei giardini n. 1087, nonché di quelli elencati nella relazione dei consulenti del Gip. Il Tribunale, nel rigettare la richiesta ha rilevato, per quanto ora interessa, che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non aveva rilievo che i beni in questione non fossero il diretto profitto e prezzo dei reati contestati al Ruggerini, non essendo necessario, onde procedere alla misura in questione, che sussista un vincolo pertinenziale fra beni staggiti e reato commesso. Avverso la ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore fiduciario, il Ruggerini, articolando due motivi di ricorso; con il primo motivo egli si duole del fatto che, sebbene sia stato eseguito un sequestro per equivalente non è stato quantificato l'esatto ammontare del profitto che il ricorrete avrebbe conseguito tramite la commissione del reato che gli è stato contestato. Con il secondo motivo egli si è doluto del fatto che il sequestro di cui si tratta è stato eseguito nel corso di più fasi temporali tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio dell'anno 2018, cosa questa che non sarebbe consentita né dalla vigente normativa né dalla giurisprudenza formatasi in argomento. In data 28 settembre 2021 la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una documentata memoria illustrativa con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto lo stesso deve intendersi tardivo. Deve, infatti, ricordarsi che, secondo la previsione di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, sia esso pronunziato in esito a giudizio di riesame sia esso pronunziato in esito ad appello cautelare, deve essere proposto entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Detta proposizione, per come di recente puntualizzata dalle Sezioni unite penali di questa Corte, deve avvenire esclusivamente tramite deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla Cancelleria ricevente l'atto incomba l'obbligo di trasmissione al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 gennaio 2021, n. 1626). Nel caso di specie il provvedimento impugnato, pronunziato dal Tribunale di Cosenza, è stato notificato al difensore dell'odierno ricorrente, anche in qualità di domiciliatario del Ruggerini, in data 20 maggio 2021. Il ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, erroneamente depositato dal ricorrente presso il Tribunale di Paola in data 31 maggio 2021 (astrattamente ultimo giorno utile, essendo il 30 maggio un giorno festivo, per l'espletamento dell'adempimento), è pervenuto presso il Tribunale di Cosenza solo in data 8 giugno 2021, quindi dopo la scadenza del termine per la sua regolare presentazione. Trattandosi di termine perentorio fissato a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto dal Ruggerini va dichiarato immediatamente inammissibile in quanto tardivamente presentato. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio