CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28768-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 356/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2008: in particolare il ricorrente deduceva la tardività della notifica del suddetto avviso di accertamento, considerato che il raddoppio dei termini previsti dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 non ha effetto retroattivo; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che non può attribuirsi natura retroattiva alla presunzione di provenienza da evasione fiscale di somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, con il che non sarebbe possibile il raddoppio del termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2 bis e 2 ter del D.L. n. 78 del 2009 convertito in legge n. 102 del 2009, in quanto la presunzione di cui al citato art. 12 relativamente alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, cosicché la nora da ultimo citata non avrebbe natura di norma sostanziale e quindi avrebbe effetti retroattivi. Ric. 2020 n. 28768 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.L. n. 78 del 2009 convertito in legge n. 102 del 2009 in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in quanto quand'anche il citato art. 12 non avesse natura di norma sostanziale, non sarebbe comunque precluso all'Ufficio di far ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti pur senza far ricorso alla predetta presunzione legale. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso in Cassazione contenuta nel controricorso: infatti, tenendo conto del periodo relativo alla sospensione feriale dei termini e della sospensione straordinaria di cui al D.L. n. 11 del 2020, operante dal 9 marzo 2020 all'il. maggio 2020, poiché la sentenza è stata depositata il 6 febbraio 2020 e non è stata notificata, il termine ultimo scadeva lunedì 9 novembre 2020, giorno in cui effettivamente è stato notificato il ricorso (cfr. Cass. n. 11208 del 2022 secondo cui occorre considerare la sospensione dei termini per il periodo compreso dal 9 marzo 2020 all'il. maggio 2020 in ragione del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 1 e 2, convertito in L. n. 27 del 2020, e D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1; Cass. n. 11028 del 2022 secondo cui va considerata, altresì, la sospensione straordinaria dal 9 marzo all'il maggio 2020, dettata, per l'emergenza epidemiologica da COVID49, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e poi prorogata dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, per complessivi 63 giorni). Il primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: Ric. 2020 n. 28768 sez. MT - ad. 12-04-2022 -3- / -\ i ------ la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non è suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 10 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni (Cass. n. 33893 del 2019; Cass. nn. 38051, 38749, 38750, 38751 e 38752, del 2021; Cass. nn. 1323 e 1324 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che non può attribuirsi natura retroattiva alla presunzione di provenienza da evasione fiscale di somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata con il che non sarebbe possibile il raddoppio del termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009 — ha ritenuto che la suddetta presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009 abbia natura sostanziale e dunque non fosse applicabile al caso di specie, in cui gli accertamenti erano relativi all'anno 2008. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Secondo questa Corte, infatti: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021; Cass.n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007). Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] concerne la circostanza che non avendo la novità normativa di cui al D.L. n. 78 del Ric, 2020 n. 28768 sez. MT - ud. 12-04-2022 -4- 2009 natura retroattiva non potevasi applicare il raddoppio dei termini (e quindi, essendo tardiva la notifica dell'avviso di accertamento, perdono d'interesse i problemi circa l'esistenza di una presunzione e quello relativo a quale sia la parte gravata dall'onere della prova) il motivo di impugnazione della parte contribuente è invece incentrato sulla possibilità di far ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti per provare che le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato sono state costituite mediante redditi sottratti a tassazione, il che è irrilevante dal momento in cui è tardiva la notifica dell'avviso di accertamento. Dunque, infondato il primo motivo di impugnazione e inammissibile il secondo, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 17.200, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella camera dì consiglio del 12 aprile 202. [OSCURATO:PERSONA]