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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18244/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del TRIBUNALE DIMODENA del 26 gennaio 2024 reso nella procedura iscritta al R.G.Es.n. 119/2021 di quell’Ufficio;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato chenella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G.Es. n.119/2021 del Tribunale di Modena, emesso decreto di trasferimentodel cespite in favore dell’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] ed attuatol’ordine di liberazione dal custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] GiudiziarieNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026s.r.l., la debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA], formulò istanza di asportodei beni mobili e degli arredi presenti nell’immobile staggito;con il provvedimento in epigrafe indicato, il giudice dell’esecuzioneha rigettato la richiesta, sul rilievo della tardività della stessa;avverso detto provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le parti intimate,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheambedue i motivi di ricorso denunciano una (non meglio precisatacon puntuali riferimenti normativi) violazione di legge, lamentando lamancata notificazione alla ricorrente dell’intimazione all’asporto deibeni e la mancata considerazione dell’inoltro di una comunicazione amezzo PEC inviata dalla esecutata al custode giudiziario;il ricorso è inammissibile;per ultrasettantennale elaborazione giurisprudenziale (la cui primaespressione risale a Cass. 30/07/1953, n. 2593), il ricorso straordinarioper cassazione previsto dall’art. 111 Cost. è esperibile avverso tutti iprovvedimenti, pur adottati in forma diversa dalla sentenza, connotatidal duplice requisito della decisorietà (nel senso che giudichino su dirittio altre situazioni di diritto sostanziale) e della definitività (ovvero nonsoggetti a riesame da parte del giudice che li ha emessi o impugnazioneinnanzi ad un altro giudice);il processo esecutivo è connotato da un sistema chiuso di controlli,realizzato attraverso la predisposizione di un rimedio «di chiusura»,ovvero generale e residuale, costituito dalla opposizione agli attiesecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ.;r.g. n. 3718/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026più specificamente, l’opposizione in parola può essere proposta percontestare (per tutti i possibili vizi: nullità, inesistenza, illegittimità,inopportunità o mera irregolarità) ogni provvedimento del giudicedell’esecuzione che abbia concreta incidenza sullo svolgimento delprocesso e (pur soltanto astratta) potenzialità lesiva per i destinataridei suoi effetti (sul punto, Cass. 05/05/2022, n. 14282);la previsione di uno strumento di controllo del genere esclude cheper i provvedimenti in tal guisa impugnabili possa predicarsi il caratteredella definitività (che si sostanzia nell’assenza di ogni altro rimedionell’ordinamento processuale), condizione – come già osservato – diammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;nella specie, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione,avente carattere ordinatorio (cioè a dire diretto alla regolazione di unincidente sorto nel corso di procedura) e munito (in astrattoconsiderato) di idoneità lesiva degli interessi della parte esecutata, erasuscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;tanto esclude l’ammissibilità del dispiegato ricorso per cassazione;non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo ivi svolto difese le parti intimate;presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 3718/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3718/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del TRIBUNALE DIMODENA del 26 gennaio 2024 reso nella procedura iscritta al R.G.Es.n. 119/2021 di quell’Ufficio;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato chenella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G.Es. n.119/2021 del Tribunale di Modena, emesso decreto di trasferimentodel cespite in favore dell’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] ed attuatol’ordine di liberazione dal custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] GiudiziarieNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026s.r.l., la debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA], formulò istanza di asportodei beni mobili e degli arredi presenti nell’immobile staggito;con il provvedimento in epigrafe indicato, il giudice dell’esecuzioneha rigettato la richiesta, sul rilievo della tardività della stessa;avverso detto provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le parti intimate,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheambedue i motivi di ricorso denunciano una (non meglio precisatacon puntuali riferimenti normativi) violazione di legge, lamentando lamancata notificazione alla ricorrente dell’intimazione all’asporto deibeni e la mancata considerazione dell’inoltro di una comunicazione amezzo PEC inviata dalla esecutata al custode giudiziario;il ricorso è inammissibile;per ultrasettantennale elaborazione giurisprudenziale (la cui primaespressione risale a Cass. 30/07/1953, n. 2593), il ricorso straordinarioper cassazione previsto dall’art. 111 Cost. è esperibile avverso tutti iprovvedimenti, pur adottati in forma diversa dalla sentenza, connotatidal duplice requisito della decisorietà (nel senso che giudichino su dirittio altre situazioni di diritto sostanziale) e della definitività (ovvero nonsoggetti a riesame da parte del giudice che li ha emessi o impugnazioneinnanzi ad un altro giudice);il processo esecutivo è connotato da un sistema chiuso di controlli,realizzato attraverso la predisposizione di un rimedio «di chiusura»,ovvero generale e residuale, costituito dalla opposizione agli attiesecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ.;r.g. n. 3718/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026più specificamente, l’opposizione in parola può essere proposta percontestare (per tutti i possibili vizi: nullità, inesistenza, illegittimità,inopportunità o mera irregolarità) ogni provvedimento del giudicedell’esecuzione che abbia concreta incidenza sullo svolgimento delprocesso e (pur soltanto astratta) potenzialità lesiva per i destinataridei suoi effetti (sul punto, Cass. 05/05/2022, n. 14282);la previsione di uno strumento di controllo del genere esclude cheper i provvedimenti in tal guisa impugnabili possa predicarsi il caratteredella definitività (che si sostanzia nell’assenza di ogni altro rimedionell’ordinamento processuale), condizione – come già osservato – diammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;nella specie, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione,avente carattere ordinatorio (cioè a dire diretto alla regolazione di unincidente sorto nel corso di procedura) e munito (in astrattoconsiderato) di idoneità lesiva degli interessi della parte esecutata, erasuscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;tanto esclude l’ammissibilità del dispiegato ricorso per cassazione;non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo ivi svolto difese le parti intimate;presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 3718/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3718/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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