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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 26359/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FX5XP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Leivi il 20 gennaio 2021), rideterminando la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che con memoria depositata in data 5 giugno 2024 - e, quindi, tardivamente, atteso che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le memorie difensive devono essere depositate entro il termine di quindici giorni liberi dalla data d'udienza - ha meglio lumeggiato le ragioni di censure articolate con il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione da violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è generico, manifestamente infondato e non consentito nel giudizio di legittimità, posto: I.) che nulla è stato addotto di decisivo e inopinabile, neppure in questa sede, per contrastare il giudizio di responsabilità dell'imputato conformemente rassegnato dai giudici di merito, i quali hanno interpretato gli elementi di prova a disposizione in maniera non manifestamente illogica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), risultando di contro le deduzioni difensive congetturali ed esplorative; II.) che in Cassazione la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio può essere fatta valere solo ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108); III.) che le deduzioni difensive, per come formulate, risultano unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale - con la motivazione rassegnata alla pagina 1 della sentenza impugnata - fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa inerisconci (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295), come si è verificato nel caso al vaglio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FX5XP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Leivi il 20 gennaio 2021), rideterminando la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che con memoria depositata in data 5 giugno 2024 - e, quindi, tardivamente, atteso che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le memorie difensive devono essere depositate entro il termine di quindici giorni liberi dalla data d'udienza - ha meglio lumeggiato le ragioni di censure articolate con il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione da violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è generico, manifestamente infondato e non consentito nel giudizio di legittimità, posto: I.) che nulla è stato addotto di decisivo e inopinabile, neppure in questa sede, per contrastare il giudizio di responsabilità dell'imputato conformemente rassegnato dai giudici di merito, i quali hanno interpretato gli elementi di prova a disposizione in maniera non manifestamente illogica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), risultando di contro le deduzioni difensive congetturali ed esplorative; II.) che in Cassazione la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio può essere fatta valere solo ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108); III.) che le deduzioni difensive, per come formulate, risultano unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, è manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale - con la motivazione rassegnata alla pagina 1 della sentenza impugnata - fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa inerisconci (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295), come si è verificato nel caso al vaglio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere es
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