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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 25184/2026

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erso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Milano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazionecontro la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenzadel Tribunale di Milano che all'esito del giudizio abbreviato ha condannato laricorrente in ordine al reato di cui all’articolo 10 comma due del decreto-leggedel 2017 numero 14 convertito con legge numero 48 del 2017 e modificatodall'articolo 21 del decreto-legge del 2018 numero 113 convertito con leggenumero 132 del 2018.Si deduce il vizio di violazione di legge contestandosi la motivazione della corted'appello per cui il provvedimento del questore in ordine al divieto di accessosarebbe stato legittimamente adottato mentre invece sarebbe stato adottato inassenza di presupposti normativi richiesti, in presenza di motivazione genericache come tale la sua disapplicazione e quindi l’ininconfigurabilità della violazionecontestata.Il motivo è inammissibile a fronte di una congrua motivazione del questore circale ragioni di divieto e il pericolo per la sicurezza oltre che per l’ordine pubblico.Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancataapplicazione delle attenuanti generiche sebbene la corte abbia in realtà benmotivato l’esclusione in base ai precedenti penali e alla plurime violazione diprovvedimenti amministrativi.

Il motivo sul punto è invece da parte suagenerico, non deducendosi gli elementi a sostegno della richiesta.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Milano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazionecontro la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenzadel Tribunale di Milano che all'esito del giudizio abbreviato ha condannato laricorrente in ordine al reato di cui all’articolo 10 comma due del decreto-leggedel 2017 numero 14 convertito con legge numero 48 del 2017 e modificatodall'articolo 21 del decreto-legge del 2018 numero 113 convertito con leggenumero 132 del 2018.Si deduce il vizio di violazione di legge contestandosi la motivazione della corted'appello per cui il provvedimento del questore in ordine al divieto di accessosarebbe stato legittimamente adottato mentre invece sarebbe stato adottato inassenza di presupposti normativi richiesti, in presenza di motivazione genericache come tale la sua disapplicazione e quindi l’ininconfigurabilità della violazionecontestata.Il motivo è inammissibile a fronte di una congrua motivazione del questore circale ragioni di divieto e il pericolo per la sicurezza oltre che per l’ordine pubblico.Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancataapplicazione delle attenuanti generiche sebbene la corte abbia in realtà benmotivato l’esclusione in base ai precedenti penali e alla plurime violazione diprovvedimenti amministrativi. Il motivo sul punto è invece da parte suagenerico, non deducendosi gli elementi a sostegno della richiesta.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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