CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:SOCIETA].; avverso la ordinanza del 10/11/2021 del tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Monza, adito ex art. 322 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di RS Eco logica s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo del 4 ottobre 2021 emesso dal Gip del tribunale di Monza, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, a fini di confisca diretta, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., di una somma di denaro individuata quale profitto del reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 e, in caso di incapienza, il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore del predetto ente, rigettava il ricorso. 2. Avverso la ordinanza suindicata propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deducono con il primo, il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 321 cod. proc. pen., QatS per motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, in relazione al sequestro finalizzato alla confisca diretta in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'anno di imposta 2016. Per il predetto anno, si osserva che il calcolo della imposta evasa sarebbe stato effettuato avendo riguardo all'Irpef imputata a ciascun socio, configurandosi per tale periodo, la [OSCURATO:SOCIETA], quale [OSCURATO:SOCIETA], non sarebbe chiaro tale calcolo seguito dalla Guardia di Finanza operante e fatto proprio dal Gip. Quindi, si ribadisce, come già sostenuto in sede di riesame, che per il 2016 nessun risparmio di imposta per gli importi contestati sarebbe emerso a favore della S.n.c., in quanto tali importi sarebbero in realtà confluiti, ripartiti, nei redditi di ciascun socio. Con la conseguenza della illegittimità, al riguardo, del sequestro disposto nei confronti della società predetta, per assenza di ogni rapporto tra il reato e il denaro appreso. Sarebbe al riguardo apparente la motivazione del tribunale, che si sarebbe trincerato dietro la formulazione del capo di incolpazione. Nonché assente, illogica e apparente in ordine alla quantificazione della imposta oggetto del sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società, per la mancata illustrazione della imputazione alla società dell'Irpef dei soci. Sarebbe anche apparente nella parte in cui si opera un richiamo generico all'Iva nei confronti della S.N.C., senza spiegare come tale imposta, non dovuta, inciderebbe sulla quantificazione della imposta evasa oggetto di sequestro. In tale quadro, sarebbe anche contraddittoria la motivazione in esame, nella parte in cui, dopo avere sostenuto la configurabilità del contestato sequestro, il tribunale sostiene che se anche non fosse percorribile il sequestro in via diretta, si potrebbe fare ricorso all'art. 8 del Dlgs. 74/2000, in virtù del concorso dell'utilizzatore con l'emittente le fatture false, con concorso, in particolare, del Santambrogio quale destinatario dei documenti fiscali rispetto al reato commesso materialmente da altri, sebbene lo stesso non sia indagato per il •predetto ultimo reato, oggetto di indagine in altra sede. In ogni caso, tale ultima considerazione non scalfirebbe le critiche al sequestro nei confronti della citata società per l'anno 2016. 4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di violazione di legge, e la sussistenza di motivazione apparente, assente e illogica con riguardo al periculum del sequestro in via diretta disposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rappresenta che la predetta società non si sottrae ai propri obblighi fiscali e che sarebbe apparente ed illogica la motivazione, nella parte in cui individua nel decreto di sequestro la motivazione richiamando indizi di sussistenza del reato che non incidono sul profilo del periculum. Avrebbe, il collegio della cautela, anche travisato i fatti, nella parte in cui ricava elementi a supporto del periculum dalle produzioni difensive, dimostrative dei pagamenti all'Erario effettuati in ordine alle definizioni di liti fiscali. Laddove poi, le somme ablate sarebbero state sottratte al pagamento di somme in scadenza. Si ribadisce quindi, l'assenza di ragioni giustificative della anticipazione della misura finale della confisca. 5. Con il terzo motivo, rappresenta vizi di violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e la sussistenza di una motivazione apparente oltre che assente e illogica con riferimento al fumus del reato. Si ribadisce la avvenuta dimostrazione della circostanza per cui il materiale di cui alle fatture ritenute inerenti ad operazioni inesistenti era stato effettivamente acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA], con emersione quindi, di costi effettivamente sostenuti. Sarebbe dunque apparente e illogica la motivazione ove si ritiene di non potere ricavare dal conto economico della società la circostanza prima evidenziata, atteso che a tale elemento avrebbero fatto riferimento gli stessi operanti. Inoltre, i predetti vizi riguarderebbero anche la parte della motivazione con cui il tribunale sostiene che non sarebbe desumibile la rivendita della merce in assenza delle fatture di vendita, né tantomeno la corrispondenza dei ricavi con la cessione dei materiali ferrosi acquistati dalle società ritenute emittenti di false fatture, atteso che la vendita della merce costituirebbe "ricavo dichiarato" e la corrispondenza con la merce acquistata non sarebbe dimostrabile atteso che il materiale ferroso si compra e vende a peso. Mentre invece sono i volumi e la documentazione bancaria e contabile a consentire di dimostrare quanto escluso dal tribunale. Sarebbe ancora apparente e illogica la motivazione laddove si giustifica l'apprensione delle somme sequestrate a prescindere dalla natura soggettiva od oggettiva delle false fatture, evidenziandosi come si tratterebbe, al più, di vicenda inerente fatture soggettivamente inesistenti, i cui relativi costi sarebbero stati quindi realmente affrontati e come tali sarebbero deducibili. 6. Nell'interesse dei ricorrenti è stata altresì presentata memoria con cui si insiste per raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Inter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). 2. Consegue che le censure proposte sono inammissibili nella parte in cui prospettano profili critici della motivazione in termini di illogicità e contraddittorietà della stessa, cosicchè, quanto a deficit motivazionali, deve essere valutata in questa sede solo la fondatezza della rappresentazione di una motivazione assente o apparente. 3. Riguardo al primo motivo, si rileva che il tribunale ha puntualmente risposto alle critiche prospettate, attraverso una spiegazione chiara nel suo iter logico, laddove ha evidenziato come l'imposta evasa in contestazione riguardi non l'imposta sui redditi bensì l'Iva dovuta, nel quadro di una rappresentazione di fatture false finalizzate a rappresentare costi fittizi in relazione a dichiarazioni fiscali inerenti imposte sui redditi e l'Iva. Con la conseguenza per cui ogni disquisizione circa la correttezza di tale impostazione involge tematiche valutative e motivazionali inammissibili in questa sede. E con l'ulteriore rilievo per cui in tale quadro non è dato rinvenire alcuna violazione di legge. 4.Riguardo al secondo motivo, inerente, in sintesi, l'omessa valutazione del periculum giustificativo del sequestro, anche in tal caso emerge una motivazione che dà conto di una situazione allarmante in termini di probabile dispersione delle somme ablate, alla luce tanto delle stesse modalità organizzative delle condotte contestate, connotate da un immediato recupero e monetizzazione delle somme all'apparenza versate alle società "cartiere" in favore di plurimi soggetti coinvolti, quanto del già previsto impiego delle stesse a scadenze prefissate e per importi elevati. Per cui, escluso in questa sede, come evidenziato in premessa, ogni spazio dì praticabilità di censure dì illogicità e/o contraddittorietà, non è possibile rinvenire alcuna motivazione omessa, seppur sub specie di motivazione apparente, anche alla luce del principio per cui è tale solo quella motivazione che, pur esistendo graficamente, è tale da non evidenziare - diversamente dal caso in esame - l'Iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202133 - 01), in ciò sostanziandosi i casi in cui la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ovvero quelli in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (dep. 05/03/2015 ) Rv. 263100 - 01). 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto per carenza di specificità estrinseca, per cui il ricorrente non può trascurare le ragìonì del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Infatti, si incentrano le critiche solo su parte delle argomentazioni svolte dal collegio della cautela, rappresentandole in maniera diversa dal reale, nella parte in cui si oblitera il corposo compendio indiziario illustrato in ordinanza a supporto della ritenuta, radicale inesistenza oggettiva delle fatture, tale da travolgere, secondo il tribunale, ogni considerazione circa la rilevanza - a sostegno invece della veridicità delle fatture stesse - del conto economico. La cui scarsa significatività in quanto tale è, peraltro, comunque puntualmente sconfessata, attraverso la coerente evidenziazione della assenza di dati documentali a supporto di quanto ivi indicato in termini di effettivo acquisto e rivendita del materiale che, secondo il ricorrente, sarebbe contemplato nelle fatture di cui all'incolpazione provvisoria.5, Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che I ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino !a somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e con