CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 41058/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 30649/20 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione del 24/09/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenZa impugnata; Udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Seconda sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 18 febbraio 2019 lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 640, comma 1 e 61 n. 7 e 11 cod. pen., oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto nei termini ricorso straordinario per cassazione il condannato, il quale deduce la ricorrenza di un errore percettivo per avere la decisione affermato la decorrenza della prescrizione del reato non dalla data dell'ultimo prelievo dal conto corrente bancario della parte offesa (15 aprile 2011), bensì dalla chiusura del conto stesso (15 novembre 2011). Nella prospettazione del ricorrente, l'erronea individuazione del dies ad quem di consumazione del reato ne ha precluso la dichiarazione di estinzione per sopravvenuta prescrizione al 15 ottobre 2018, antecedente rispetto sia alla decisione impugnata che alla pronuncia di merito della Corte di appello di Milano. 3. A seguito della presentazione del ricorso è stata fissata l'odierna camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente deduce l'esistenza di un errore percettivo di fatto in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata e che astrattamente lo abilita ad esperire il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non condivide, tuttavia, la prospettazione posta a base della impugnazione straordinaria. L'interpretazione piana del passaggio della sentenza impugnata mostra che la Corte di cassazione ha individuato il momento consumativo del reato di truffa continuata non in corrispondenza di quella che il ricorrente indica come l'ultima condotta penalmente rilevante (prelievo dal conto corrente della parte offesa in data 15 aprile 2011) ma con quella di chiusura del conto corrente bancario, ritenuta di poco antecedente alla commissione di ulteriori episodi truffaldini di prelievo, occorsi successivamente al 15 aprile 2011. In altri termini, la ricostruzione in fatto della fattispecie concreta postulata dal ricorrente non coincide con quella accolta da questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] non è ovviamente in grado né tanto meno ha il compito di verificare la correttezza della statuizione impugnata, ma con assoluta sicurezza può affermare che alla sua base non v'è alcun errore percettivo di fatto, quanto una deliberata valutazione di elementi probatori risultanti dalla sentenza di merito impugnata. Il ricorso straordinario per errore di fatto è, tuttavia, ammissibile solo quando la decisione della Corte di cassazione sia la conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) o come nel caso in esame di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2013, P., Rv. 257031) 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualé e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 7 ottobre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]