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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20964/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 03/10/2022 del GIP del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiedendo che si proceda alla correzione dell'errore materiale del dispositivo nel senso della corretta indicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. applicata e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, con ogni conseguenziale provvedimento.

A [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 ottobre 2022, il GIP del Tribunale di Trento applicava a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 8.200,00 di multa, per i delitti di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 10 ottobre 1990 n. 309 e di cui all'art. 385 cod. pen., esclusa la recidiva contestata, riconosciute le attenuanti della attività collaborativa in sede di convalida e della condotta riparatoria di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e applicata la continuazione tra i reati.

Nella motivazione della sentenza si dava atto che le parti avevano concordato l'applicazione della pena nella misura e nei termini che seguono: pena base, per il più grave reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, anni sei di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, ridotta per l'attenuante della condotta riparatoria alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ridotta ulteriormente per l'attenuante della attività collaborativa in sede di convalida alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, aumentata per la continuazione alla pena di anni due e mesi nove di reclusione ed euro 12.300,00 di multa, ridotta per la scelta del rito, ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 8.200,00 di multa.

Il giudice dava altresì atto che non sussistevano elementi per ritenere applicabile l'art. 129 cod. pen., che corretta appariva la qualificazione giuridica dei fatti e, ancora, che andava esclusa la recidiva, da considerarsi facoltativa, e la pena finale indicata rispettava i limiti edittali previsti dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. 2.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione per violazione di legge l'imputato, a mezzo del proprio difensore, con due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce l'errore nella qualificazione giuridica del fatto e il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, in relazione all'art. 448 cod. proc. pen.

Rileva che nella richiesta di patteggiamento, come concordata con il pubblico ministero, era prevista una diminuzione di un terzo della pena base in forza dell'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., nonché una seconda diminuzione di un terzo per l'attenuante della condotta collaborativa, mentre nel dispositivo della sentenza, in luogo della diminuzione concordata per l'attenuante della condotta riparatoria, si indica una ulteriore diminuzione per la diversa attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno o lucro di speciale tenuità), così divergendo dalla istanza concordata di patteggiamento.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione t alla statuizione della confisca della somma di denaro (euro 870,00) oggetto di sequestro, rinvenuta nel portafogli dell'imputato.

Rileva, in particolare, che tale somma non può costituire ontologicamente prodotto o profitto del reato, essendo contestata la condotta di "mera detenzione" della sostanza stupefacente caduta in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, con cui si evidenzia l'erronea indicazione nel dispositivo della rubrica di una delle attenuanti riconosciute (di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in luogo di quella di cui all'art. 62 n.6 cod. pen.) in termini difformi alla richiesta di patteggiannento.

2.1. Da una piana lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che nel calcolo della pena il giudice ha dato conto delle due distinte riduzioni operate per le attenuanti riconosciute della condotta collaborativa e della condotta riparatoria, in termini del tutto conformi all'accordo delle parti sull'istanza di patteggiamento, giungendo alla applicazione della pena finale nei termini concordati.

Alla luce della motivazione della sentenza, che ratifica correttamente i termini dell'accordo intervenuto tra le parti sulla applicazione della pena, deve ritenersi che nella specie si sia verificato un semplice errore materiale nella redazione del dispositivo, ove la circostanza attenuante della condotta riparatoria ex art. 62 n.6 cod. pen., in concreto ritenuta e applicata, è stata indicata con una diversa rubrica (62 n. 4 cod. pen.), dando vita, quindi, ad un contrasto solo apparente, di natura non sostanziale, agevolmente risolvibile con l'ausilio della motivazione, ove l'elemento circostanziale ritenuto risulta correttamente indicato.

2.2. Questa Corte, sul tema della rilevanza dell'errore nel dispositivo di patteggiamento, ha affermato che, nel caso di pronuncia di sentenza di applicazione di pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione può essere risolta attraverso il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., come richiesto dal Procuratore Generale, da proporsi innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento.

Per la natura pattizia della statuizione, infatti, il verbale d'udienza, nel quale è consacrato l'accordo riportato in motivazione, prevale sul dispositivo nell'ipotesi di contrasto apparente fra gli stessi e tale divergenza non comporta la nullità della t sentenza (Sez. 2, n. 45526 del 21/10/2005, P.G. in proc.

Ndiaye, Rv. 232935 - 01).

3. Fondato è, invece, il secondo rilievo, quanto alla disposta confisca della somma di denaro.

A questo proposito, infatti, trattandosi di reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240-bis c.p., applicabile in ragione del rinvio operato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248), nonché della condizione prevista dall'art. 73, comma 7-bis, del medesimo d.P.R., che richiede la sussistenza del necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.

3.1. In assenza di indicazioni sulla sussistenza di tale nesso, deve considerarsi illegittima la confisca del denaro disposta con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768).

4. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione in ordine alla confisca del denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di Trento in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Trento in diversa composizione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 03/10/2022 del GIP del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiedendo che si proceda alla correzione dell'errore materiale del dispositivo nel senso della corretta indicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. applicata e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, con ogni conseguenziale provvedimento. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 ottobre 2022, il GIP del Tribunale di Trento applicava a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 8.200,00 di multa, per i delitti di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 10 ottobre 1990 n. 309 e di cui all'art. 385 cod. pen., esclusa la recidiva contestata, riconosciute le attenuanti della attività collaborativa in sede di convalida e della condotta riparatoria di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e applicata la continuazione tra i reati. Nella motivazione della sentenza si dava atto che le parti avevano concordato l'applicazione della pena nella misura e nei termini che seguono: pena base, per il più grave reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, anni sei di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, ridotta per l'attenuante della condotta riparatoria alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ridotta ulteriormente per l'attenuante della attività collaborativa in sede di convalida alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, aumentata per la continuazione alla pena di anni due e mesi nove di reclusione ed euro 12.300,00 di multa, ridotta per la scelta del rito, ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 8.200,00 di multa. Il giudice dava altresì atto che non sussistevano elementi per ritenere applicabile l'art. 129 cod. pen., che corretta appariva la qualificazione giuridica dei fatti e, ancora, che andava esclusa la recidiva, da considerarsi facoltativa, e la pena finale indicata rispettava i limiti edittali previsti dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione per violazione di legge l'imputato, a mezzo del proprio difensore, con due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce l'errore nella qualificazione giuridica del fatto e il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, in relazione all'art. 448 cod. proc. pen. Rileva che nella richiesta di patteggiamento, come concordata con il pubblico ministero, era prevista una diminuzione di un terzo della pena base in forza dell'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., nonché una seconda diminuzione di un terzo per l'attenuante della condotta collaborativa, mentre nel dispositivo della sentenza, in luogo della diminuzione concordata per l'attenuante della condotta riparatoria, si indica una ulteriore diminuzione per la diversa attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno o lucro di speciale tenuità), così divergendo dalla istanza concordata di patteggiamento. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione t alla statuizione della confisca della somma di denaro (euro 870,00) oggetto di sequestro, rinvenuta nel portafogli dell'imputato. Rileva, in particolare, che tale somma non può costituire ontologicamente prodotto o profitto del reato, essendo contestata la condotta di "mera detenzione" della sostanza stupefacente caduta in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, con cui si evidenzia l'erronea indicazione nel dispositivo della rubrica di una delle attenuanti riconosciute (di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in luogo di quella di cui all'art. 62 n.6 cod. pen.) in termini difformi alla richiesta di patteggiannento. 2.1. Da una piana lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che nel calcolo della pena il giudice ha dato conto delle due distinte riduzioni operate per le attenuanti riconosciute della condotta collaborativa e della condotta riparatoria, in termini del tutto conformi all'accordo delle parti sull'istanza di patteggiamento, giungendo alla applicazione della pena finale nei termini concordati. Alla luce della motivazione della sentenza, che ratifica correttamente i termini dell'accordo intervenuto tra le parti sulla applicazione della pena, deve ritenersi che nella specie si sia verificato un semplice errore materiale nella redazione del dispositivo, ove la circostanza attenuante della condotta riparatoria ex art. 62 n.6 cod. pen., in concreto ritenuta e applicata, è stata indicata con una diversa rubrica (62 n. 4 cod. pen.), dando vita, quindi, ad un contrasto solo apparente, di natura non sostanziale, agevolmente risolvibile con l'ausilio della motivazione, ove l'elemento circostanziale ritenuto risulta correttamente indicato. 2.2. Questa Corte, sul tema della rilevanza dell'errore nel dispositivo di patteggiamento, ha affermato che, nel caso di pronuncia di sentenza di applicazione di pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione può essere risolta attraverso il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., come richiesto dal Procuratore Generale, da proporsi innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. Per la natura pattizia della statuizione, infatti, il verbale d'udienza, nel quale è consacrato l'accordo riportato in motivazione, prevale sul dispositivo nell'ipotesi di contrasto apparente fra gli stessi e tale divergenza non comporta la nullità della t sentenza (Sez. 2, n. 45526 del 21/10/2005, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 232935 - 01). 3. Fondato è, invece, il secondo rilievo, quanto alla disposta confisca della somma di denaro. A questo proposito, infatti, trattandosi di reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240-bis c.p., applicabile in ragione del rinvio operato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248), nonché della condizione prevista dall'art. 73, comma 7-bis, del medesimo d.P.R., che richiede la sussistenza del necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. 3.1. In assenza di indicazioni sulla sussistenza di tale nesso, deve considerarsi illegittima la confisca del denaro disposta con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768). 4. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione in ordine alla confisca del denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di Trento in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Trento in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso.
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