CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40188/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 54- 1161 cod. nav. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001. Accertati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione dei reati. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza che non si coniuga con la ratio decidendi. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'imputato, pronuncia rispetto alla quale il ricorso per cassazione non svolge alcuna critica. Quanto al profilo dell'omessa dichiarazione di estinzione dei reati, in disparte la considerazione secondo cui il ricorso inammissibile dall'origine impedisce l'instaurazione del rapporto processuale e non consente di dichiarare l'intervenuta prescrizione, in ogni caso la sentenza impugnata ha dato atto che i reati non erano ancora prescritti alla data della pronuncia di appello poiché il corso della prescrizione era stato sospeso per giorni 248. Infine, va rammentato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello al 13 maro 2021 (da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] t n