CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 13/04/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Perugia in data 10/12/2019, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 485 e 640 cod. pen., riqualificando la truffa come tentativo . Le tre doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, contestano la violazione dell'art. 495 comma 4 e 4 bis cod. proc. pen. e dell'art. 603 cod. proc. pen.; il vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità penale dell'imputato (basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), e la presunta inidoneità dell'azione a produrre l'evento lesivo con conseguente riqualificazione della condotta ascritta come tentativo. Le prime due questioni sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla superfluità della ripetizione dell'accertamento peritale (già disposto dal Tribunale) richiesta dal CECCARONI e pag. 5 della sentenza sul compendio probatorio posto a base della ritenuta responsabilità dell'imputato, fondata sulle risultanze probatorie della perizia che hanno confermato l'attendibilità della p.o., il terzo motivo è inammissibile poichè la corte ha provveduto a riqualificare la condotta di truffa in tentativo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]