Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:735
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]447/04
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 2000/26/CE — Termine per l’esame delle domande di risarcimento da parte dell’impresa assicurativa»
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 1° dicembre 2005
Massime dell’ordinanza
Libera prestazione dei servizi — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli —
Direttiva 2000/26 — Liquidazione dei sinistri — Termine per l’esame da parte della compagnia di assicurazione delle domande
di indennizzo — Norma di diritto nazionale che consente al soggetto leso di presentare un ricorso alla scadenza di un termine
ragionevole inferiore al termine fissato dalla direttiva — Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/26, art. 4, n. 6)
L’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di
assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239
e 88/357 (quarta direttiva assicurazione autoveicoli), prevede che, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona
lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo, l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro è tenuta, a seconda
del caso, a presentare un’offerta di indennizzo motivata o a fornire una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda.
Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che non osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte
lesa di proporre ricorso contro l’impresa di assicurazione dopo la fissazione di un termine ragionevole di pagamento inferiore
al detto termine di tre mesi.
Infatti, sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della parte lesa, perseguito dall’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26,
interpretare il termine di tre mesi nel senso che non esiste alcuna possibilità per la detta parte, neanche in una situazione
che non presenti alcuna difficoltà in fatto o in diritto, di ottenere la liquidazione del sinistro da parte dell’assicuratore
prima della scadenza di tale termine.
(v. punti 26, 28 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
1° dicembre 2005 (
*
)
«Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2000/26/CE – Termine per l’esame delle domande di risarcimento da parte dell’impresa assicurativa»
Nel procedimento C-447/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria) con ordinanza 30 settembre 2004, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2004, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
e
VAV [OSCURATO:PERSONA] AG,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dai sigg. G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
informato il giudice del rinvio dell’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all’art. 104,
n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura,
invitati gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni
in merito,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame concerne l’interpretazione dell’art. 4, n. 6, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive
73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH, parte attrice
nel procedimento principale (in prosieguo: l’«attrice»), e la VAV [OSCURATO:PERSONA] AG, parte convenuta nel procedimento principale
(in prosieguo: la «convenuta»), in merito alle spese di un procedimento relativo alla liquidazione delle conseguenze di un
incidente stradale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Secondo il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/26:
«Oltre al fatto di garantire la presenza di un interlocutore che rappresenta l’impresa di assicurazione nel paese di residenza
della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della vittima, vale a dire la pronta liquidazione
del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali devono prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche
o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni
periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e nella stampa,
sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo di tempo), designazione
di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente
alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell’autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori
e ai dirigenti da applicare all’impresa di assicurazione nel caso in cui detto assicuratore o il suo mandatario non adempia
all’obbligo di presentare un’offerta d’indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole; ciò dovrebbe lasciare impregiudicata
l’applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo.
Tuttavia la responsabilità ed il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l’impresa di assicurazione possa
presentare un’offerta motivata entro i termini stabiliti. L’offerta di indennizzo motivata dovrebbe intendersi come un’offerta
scritta che contenga la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione
del danno».
4 La direttiva 2000/26 dispone, all’art. 1, intitolato «Campo d’applicazione», quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a
cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati
dall’uso [di] veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
(…)
2. Gli articoli 4 e 6 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo
a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa, e
b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.
(…)».
5 L’art. 4 della direttiva 2000/26, intitolato «Mandatario per la liquidazione dei sinistri», così prevede:
«(…)
6. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni
amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua
richiesta d’indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione
dei sinistri,
a) l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un’offerta d’indennizzo motivata nel
caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o
b) l’impresa di assicurazione a cui è stata indirizzata la richiesta d’indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata
sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno
non sia stato interamente quantificato.
[OSCURATO:PERSONA] membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di
tre mesi, l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca
interessi.
(…)».
6 L’art. 10, n. 4, della direttiva 2000/26, intitolato «Attuazione», precisa:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona
lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva».
La normativa nazionale
7 La legge sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli (Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz,
BGBl., 651/1994, nella versione modificata e pubblicata nel BGBl. I, 11/2002; in prosieguo: il «KHVG»), del 19 agosto 1994,
così prevede all’art. 29a:
«1. L’assicuratore o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri, incaricato a norma del § 12 a [della legge sulla vigilanza
sulle assicurazioni (Versicherungsaufsichtsgesetz)], è tenuto ad offrire il risarcimento al terzo danneggiato nel termine
di tre mesi dal momento in cui egli ha denunciato il verificarsi dell’evento dannoso, qualora né l’obbligo né l’ammontare
del risarcimento siano contestati.
2. Qualora l’assicuratore o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri contesti l’esistenza dell’obbligo di risarcire
oppure non abbia ancora concluso nel termine previsto al n. 1 gli accertamenti relativi alla determinazione dell’obbligo di
risarcimento, esso deve motivare per iscritto questa situazione al terzo danneggiato nel termine previsto al n. 1.
(…)
4. Qualora l’assicuratore o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non ottemperi ai suoi obblighi ai sensi del n. 1
e del n. 2, deve pagare al terzo danneggiato gli interessi moratori legali al più tardi alla scadenza del termine di cui al
n. 1».
Il procedimento principale e la questione pregiudiziale
8 Il 3 febbraio 2004 si è verificato nell’area urbana di [OSCURATO:PERSONA] un incidente automobilistico nel quale sono rimasti coinvolti
due veicoli immatricolati in Austria. La proprietaria di uno di essi ha fatto riparare il proprio veicolo dall’attrice, che
ha poi surrogato nei propri diritti nei confronti della convenuta. Quest’ultima è un’impresa di assicurazioni con sede a Vienna.
9 Con lettera del 19 febbraio 2004, il rappresentante dell’attrice ha chiesto alla convenuta di pagare entro il 2 marzo 2004
diverse somme, cioè EUR 2 206,39 per spese di riparazione, EUR 156 per spese di perizia, EUR 36 per spese aggiuntive che trovano
origine nell’incidente, nonché le spese del rappresentante dell’attrice.
10 Poiché la convenuta non ha reagito nel termine ad essa assegnato, il 19 marzo 2004, il [OSCURATO:PERSONA], su domanda
dell’attrice, ha emesso un’ingiunzione di pagamento della somma di EUR 2 407,39, maggiorata degli interessi al tasso del 5,5%,
a partire dal 2 marzo 2004. Questa ingiunzione di pagamento è stata notificata il 23 marzo 2004 alla convenuta, che, tuttavia,
pochi giorni prima aveva fatto bonificare l’intera somma controversa sul conto corrente del rappresentante dell’attrice. L’accredito
è pervenuto su tale conto corrente il 24 marzo 2004.
11 Poiché la somma controversa è stata pagata dalla convenuta, la domanda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] è stata limitata
alla questione delle spese del procedimento. Il detto giudice, con decisione 18 giugno 2004, ha condannato la convenuta alle
spese per un importo di EUR 531,01, in quanto gli assicuratori in materia di responsabilità civile dispongono, secondo costante
giurisprudenza, di un termine ragionevole di circa 10-14 giorni di calendario per procedere alla liquidazione del sinistro,
termine nel quale l’attrice poteva attendersi di ottenere soddisfazione da parte dell’impresa di assicurazione nell’ipotesi
di una gestione normale del fascicolo assicurativo. L’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa disponeva, in forza
dell’art. 29a, n. 1, del KHVG, di un termine di tre mesi per la liquidazione del sinistro è stata respinta dal detto giudice.
12 La convenuta ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la decisione del [OSCURATO:PERSONA]
fosse modificata in modo tale che l’attrice venisse condannata alle spese per un importo di EUR 404,02. In subordine, essa
ha chiesto l’annullamento della detta decisione.
13 Il giudice del rinvio chiarisce che gli artt. 41 e segg. del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo:
la «ZPO») sanciscono, sostanzialmente, il principio dell’attribuzione delle spese alla parte vittoriosa, in forza del quale
la parte soccombente in una controversia è tenuta a rimborsare le spese processuali sostenute dalla controparte vittoriosa.
Tuttavia, in forza dell’art. 45 ZPO, l’attore deve rimborsare al convenuto le spese del procedimento, anche qualora la sua
pretesa risulti fondata, se il convenuto non ha dato motivo, con il suo comportamento, alla proposizione dell’azione e ha
riconosciuto subito il diritto dell’attore.
14 Secondo il giudice del rinvio, se la tesi della convenuta secondo cui l’assicuratore dispone comunque, in forza dell’art. 4,
n. 6, della direttiva 2000/26, di un termine di tre mesi per il trattamento della pratica fosse corretta, l’attrice sarebbe
tenuta, in forza dell’art. 45 ZPO, a sopportare le spese. Per contro, se dovesse prevalere l’analisi dell’attrice, secondo
cui la disposizione citata di tale direttiva dev’essere interpretata nel senso che il danneggiato può invocare l’esigibilità
del suo credito in un momento anteriore e fissare all’impresa di assicurazione un termine di pagamento ragionevole, inferiore
al detto termine di tre mesi, si dovrebbe considerare che è la convenuta ad aver dato adito all’azione e che pertanto deve
sopportare le spese.
15 È in questo contesto che il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26/CE (…) debba essere interpretato nel senso che l’impresa di assicurazioni contro
cui è stato fatto valere il diritto al risarcimento ha sempre a disposizione, anche di fronte ad una situazione semplice in
fatto e in diritto, un termine per il trattamento della pratica di tre mesi, oppure nel senso che questa disposizione configura
una semplice norma relativa all’esigibilità, la quale non impedisce di esperire anteriormente un’azione giudiziale nei confronti
dell’impresa assicurativa, previa assegnazione di un termine di pagamento “appropriato” che scada anche prima del termine
di tre mesi».
Sulla questione pregiudiziale
16 Considerando che la soluzione della questione presentata non dia adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, in conformità
all’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio della sua intenzione
di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte a presentare
le loro eventuali osservazioni in merito.
17 Gli interessati non hanno formulato alcuna osservazione.
18 Il governo austriaco si interroga preliminarmente circa la competenza della Corte a risolvere la questione presentata. La
direttiva 2000/26 si applica infatti, in forza del suo art. 1, n. 1, ai danni derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona lesa. Orbene, i fatti di cui al procedimento principale riguarderebbero
soltanto l’Austria.
19 Al riguardo, va osservato che, come risulta dall’ordinanza di rinvio, il legislatore austriaco, all’atto della trasposizione
della direttiva 2000/26 nel diritto nazionale, ha deciso di disciplinare allo stesso modo le situazioni di carattere puramente
nazionale e quelle che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.
20 Orbene, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale aventi ad oggetto
disposizioni comunitarie in situazioni in cui i fatti della causa a qua erano estranei al campo di applicazione del diritto
comunitario, ma in cui le dette disposizioni di diritto comunitario erano state rese applicabili dal diritto nazionale (v.,
in particolare, sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2299, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).
21 Occorre quindi risolvere la questione sollevata.
22 Con essa il giudice del rinvio chiede essenzialmente se l’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26 debba essere interpretato
nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte lesa di proporre ricorso contro l’impresa di
assicurazione dopo la fissazione di un termine ragionevole di pagamento inferiore al termine di tre mesi previsto da tale
disposizione.
23 La convenuta ritiene che la questione sollevata debba essere risolta in senso affermativo, mentre l’attrice, i governi austriaco
e tedesco, nonché la Commissione delle Comunità europee sono di parere contrario.
24 Al riguardo, occorre constatare che l’obiettivo di cui all’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26 non è, come sostenuto dalla
convenuta, quello di far beneficiare l’assicuratore di un termine ragionevole per liquidare il sinistro, ma, come risulta
dal diciottesimo ‘considerando’ della stessa direttiva, quello di garantire il diritto specifico della persona lesa di ottenere
la pronta liquidazione del sinistro.
25 Il detto obiettivo coincide con quello della tutela delle persone lese, che ispira già le direttive che la 2000/26 intende
completare, come risulta dal suo ottavo ‘considerando’, vale a dire la direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1),
la seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (GU 1984, L 8, pag. 17), e la terza direttiva del Consiglio
14 maggio 1990, 90/232/CEE (GU L 129, pag. 33), concernenti, entrambe, il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri
in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (v., in questo senso,
sentenze 28 marzo 1996, causa C‑129/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1829, punto 18, e 30 giugno 2005, causa C‑537/03, Candolin
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5745, punto 18).
26 Orbene, sarebbe contrario a tale obiettivo di tutela della parte lesa interpretare il termine di tre mesi, previsto all’art. 4,
n. 6, della direttiva 2000/26, nel senso che non esiste alcuna possibilità per la detta parte, neanche in una situazione che
non presenti alcuna difficoltà in fatto o in diritto, di ottenere la liquidazione del sinistro da parte dell’assicuratore
prima della scadenza di tale termine.
27 Del resto, l’interpretazione secondo cui l’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26 osta ad una norma di diritto nazionale che
consente alla parte lesa di chiedere il pagamento in un termine ragionevole inferiore al detto termine di tre mesi sarebbe
contraria all’art. 10, n. 4, della stessa direttiva, che prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano, in conformità al Trattato CE,
mantenere e mettere in vigore disposizioni che siano più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla
direttiva 2000/26.
28 Ciò considerato, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26 dev’essere
interpretato nel senso che non osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte lesa di proporre ricorso contro
l’impresa di assicurazione dopo la fissazione di un termine ragionevole di pagamento inferiore al termine di tre mesi previsto
dalla detta disposizione.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 4, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli),
dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte lesa di proporre
ricorso contro l’impresa di assicurazione dopo la fissazione di un termine ragionevole di pagamento inferiore al termine di
tre mesi previsto dalla detta disposizione.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.