CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto in preambolo, con il quale la Corte di appello di Catania, ha applicato, nei suoi confronti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno e imposizione di cauzione e, nell'unico motivo, assume, a titolo di violazione di legge, che il giudice a quo avrebbe basato l'accertamento di pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, su indici di pericolosità costituiti da carichi pendenti, risalenti nel tempo e in spregio al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della necessaria verifica del requisito dell'attualità, inoltre lamentando che il decreto di primo grado sarebbe contraddittorio, basato su circostanze indimostrate e su dati non attendibili; Rilevato che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, poiché nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt, 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 e che ciò significa che, per quel che concerne la trama argomentativa del provvedimento giudiziale di merito, il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), con la conseguenza che è scrutinabile dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01); Ritenute, in tale quadro, le doglianze difensive generiche, assertive, non adeguatamente illustrate e nient'affatto correlate alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che ha formulato motivato giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, basato - come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543-01) - su attenta prognosi di probabile e concreta reiterabilità di condotte illecite, non disgiunto dalla previa iscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, previo accertamento della relativa specifica inclinazione del soggetto; Rilevato che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere este