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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39635/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Genova ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen.

In primo grado, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova del 9 novembre 2012, Romeo era stato assolto per insussistenza del fatto.

La assoluzione era stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza del 29 febbraio 2016, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.

La Corte di Appello nel giudizio di rinvio, con sentenza del 16 ottobre 2018 irrevocabile il 22 marzo 2019, aveva ribadito l'assoluzione anche se con la diversa formula "per non aver commesso il fatto".

I coimputati erano stati invece condannati ed era stata quindi riconosciuta l'esistenza dell'associazione.

2. Avverso l'ordinanza di accoglimento ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo Avvocatura dello Stato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione ostativa della colpa grave.

La Corte non aveva tenuto in debito conto le frequentazioni di Romeo e si era limitata a rilevare che gli incontri fra Romeo e persone appartenenti alla associazione mafiosa in esame risalivano agli anni 2001 e 2002, ovvero a 7/8 anni prima rispetto alla data in cui era stata ipotizzata la costituzione di detta associazione, collocata nel periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, In tal modo la Corte della riparazione non aveva tenuto conto che: - la 'ndrangheta non nasce il Liguria nel 2009, ma è fenomeno risalente, tentacolare e stabile: non può essere equiparata ad una organizzazione criminale che inizia ad operare dopo una certa data, ma è semmai caratterizzata da un lungo flusso di attività criminali che si intersecano; - la partecipazione a tali incontri era sintomatica della piena consapevolezza e condivisione da parte di Romeo delle condotte degli altri coimputati, poi condannati.

La Corte, inoltre, avrebbe limitato la sua analisi ai comportamenti contestati nell'ordinanza di applicazione della misura e non aveva acquisito, così come era stato richiesto dal Ministero resistente, l'intero fascicolo processuale.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonorno e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 2.2 Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso, la Corte di legittimità, in merito al comportamento extraprocessuale, ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconosci -nento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità cori il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).

3. Nel caso all'esame, la Corte di Appello ha preso in esame le circostanze evidenziate nel ricorso del Ministero (ovvero la partecipazione di Romeo ad un incontro avvenuto il 4 agosto 2002 in un bar di Genova insieme a due noti esponenti della 'ndrangheta con cui si era recato a Bordighera nell'abitazione di un noto affiliato alla locale di Ventimiglia; la partecipazione di Romeo alla riunione del 13 gennaio 2002 presso una carrozzeria in Vallecrosia programmata per il conferimento di una dote all'affiliato Pietro E3rancatisano; la partecipazione di Romeo al funerale del capo della locale di Genova in data 12 febbraio 2008), ma ha evidenziato che tali circostanze non erano state oggetto di valutazione alcuna da parte del Giudice per le indagini preliminari, sicché non poteva dirsi che le frequentazioni ambigue, fra l'altro risalenti ad anni di molto antecedenti alla operatività dell'associazione, avessero svolto azione sinergica rispetto alla restrizione.

In secondo luogo la Corte ha anche sottolineato che i giudici di merito avevano fondato l'assoluzione di Romeo sugli stessi elementi sui quali era stata motivata l'ordinanza di applicazione della misura, ritenuti privi di valore indiziario: in particolare le intercettazioni non erano state considerate significative, giacché il riferimento al nome Romeo era insufficiente e non individualizzante, tanto più che si trattava di soggetto indicato come residente a Diano, nel ponente ligure, mentre colui che era stato sottoposto a misura e processato era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], secondo i giudici, anche in una valutazione prognostica ex ante bisognava concludere per la insussistenza ab origine dei gravi indizi di reato.

4. Le censure del Ministero ricorrente, che si incentrano sulla mancata valorizzazione, ai fini della valutazione della condizione ostativa della colpa grave, delle frequentazioni di Romeo con esponenti di associazioni di stampo 'ndranghetista, non colgono nel segno.

Invero il percorso argomentativo dei giudici di merito in proposito appare non solo esaustivo, ma anche coerente con l'elaborazione giurisprudenziale relativa all'istituto della riparazioni così come supra richiamata con riguardo ai profili di interesse.

Se è vero, infatti, che il giudizio della riparazione è del tutto autonomo rispetto a quello di merito e si fonda su differenti parametri di valutazione (con la conseguenza che elementi ritenuti non significativi ai fini della prova della responsabilità penale possono invece essere utilmente valorizzati dal giudice della riparazione), è altrettanto vero che gli elementi dimostrativi della colpa grave (o del dolo) devono pur sempre avere avuto un ruolo causale nell'adozione del provvedimento restrittivo, nel senso che devono avere contribuito a creare quella apparenza di reato che ha indotto in errore il giudice della cautela.

Così, come già puntualizzato, anche le frequentazioni con soggetti coimputati possono essere prese in considerazione, purché si accerti che la valutazione di tali frequentazioni sia stata causale o concausale nella adozione della misura cautelare (in tal senso si vedano le sentenze richiamate al punto 2.2).

Dirimente appare allora la considerazione per cui nel caso in esame detti elementi non potevano aver svolto un ruolo causale rispetto alla adozione della misura, in quanto il Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso l'ordinanza applicativa non ne aveva fatto menzione, sicché non potevano dirsi in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo.

Coerentemente con tale valutazione la Corte della riparazione non ha dato seguito alla richiesta di acquisizione dell'intero fascicolo processuale, posto che lo scrutinio ad essa demandato doveva fondarsi solo sulle condotte processuali o extraprocessuali, prese in considerazione dal giudice della cautela.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Genova ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen. In primo grado, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova del 9 novembre 2012, Romeo era stato assolto per insussistenza del fatto. La assoluzione era stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza del 29 febbraio 2016, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. La Corte di Appello nel giudizio di rinvio, con sentenza del 16 ottobre 2018 irrevocabile il 22 marzo 2019, aveva ribadito l'assoluzione anche se con la diversa formula "per non aver commesso il fatto". I coimputati erano stati invece condannati ed era stata quindi riconosciuta l'esistenza dell'associazione. 2. Avverso l'ordinanza di accoglimento ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo Avvocatura dello Stato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione ostativa della colpa grave. La Corte non aveva tenuto in debito conto le frequentazioni di Romeo e si era limitata a rilevare che gli incontri fra Romeo e persone appartenenti alla associazione mafiosa in esame risalivano agli anni 2001 e 2002, ovvero a 7/8 anni prima rispetto alla data in cui era stata ipotizzata la costituzione di detta associazione, collocata nel periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, In tal modo la Corte della riparazione non aveva tenuto conto che: - la 'ndrangheta non nasce il Liguria nel 2009, ma è fenomeno risalente, tentacolare e stabile: non può essere equiparata ad una organizzazione criminale che inizia ad operare dopo una certa data, ma è semmai caratterizzata da un lungo flusso di attività criminali che si intersecano; - la partecipazione a tali incontri era sintomatica della piena consapevolezza e condivisione da parte di Romeo delle condotte degli altri coimputati, poi condannati. La Corte, inoltre, avrebbe limitato la sua analisi ai comportamenti contestati nell'ordinanza di applicazione della misura e non aveva acquisito, così come era stato richiesto dal Ministero resistente, l'intero fascicolo processuale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonorno e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 2.2 Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso, la Corte di legittimità, in merito al comportamento extraprocessuale, ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconosci -nento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità cori il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 3. Nel caso all'esame, la Corte di Appello ha preso in esame le circostanze evidenziate nel ricorso del Ministero (ovvero la partecipazione di Romeo ad un incontro avvenuto il 4 agosto 2002 in un bar di Genova insieme a due noti esponenti della 'ndrangheta con cui si era recato a Bordighera nell'abitazione di un noto affiliato alla locale di Ventimiglia; la partecipazione di Romeo alla riunione del 13 gennaio 2002 presso una carrozzeria in Vallecrosia programmata per il conferimento di una dote all'affiliato Pietro E3rancatisano; la partecipazione di Romeo al funerale del capo della locale di Genova in data 12 febbraio 2008), ma ha evidenziato che tali circostanze non erano state oggetto di valutazione alcuna da parte del Giudice per le indagini preliminari, sicché non poteva dirsi che le frequentazioni ambigue, fra l'altro risalenti ad anni di molto antecedenti alla operatività dell'associazione, avessero svolto azione sinergica rispetto alla restrizione. In secondo luogo la Corte ha anche sottolineato che i giudici di merito avevano fondato l'assoluzione di Romeo sugli stessi elementi sui quali era stata motivata l'ordinanza di applicazione della misura, ritenuti privi di valore indiziario: in particolare le intercettazioni non erano state considerate significative, giacché il riferimento al nome Romeo era insufficiente e non individualizzante, tanto più che si trattava di soggetto indicato come residente a Diano, nel ponente ligure, mentre colui che era stato sottoposto a misura e processato era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], secondo i giudici, anche in una valutazione prognostica ex ante bisognava concludere per la insussistenza ab origine dei gravi indizi di reato. 4. Le censure del Ministero ricorrente, che si incentrano sulla mancata valorizzazione, ai fini della valutazione della condizione ostativa della colpa grave, delle frequentazioni di Romeo con esponenti di associazioni di stampo 'ndranghetista, non colgono nel segno. Invero il percorso argomentativo dei giudici di merito in proposito appare non solo esaustivo, ma anche coerente con l'elaborazione giurisprudenziale relativa all'istituto della riparazioni così come supra richiamata con riguardo ai profili di interesse. Se è vero, infatti, che il giudizio della riparazione è del tutto autonomo rispetto a quello di merito e si fonda su differenti parametri di valutazione (con la conseguenza che elementi ritenuti non significativi ai fini della prova della responsabilità penale possono invece essere utilmente valorizzati dal giudice della riparazione), è altrettanto vero che gli elementi dimostrativi della colpa grave (o del dolo) devono pur sempre avere avuto un ruolo causale nell'adozione del provvedimento restrittivo, nel senso che devono avere contribuito a creare quella apparenza di reato che ha indotto in errore il giudice della cautela. Così, come già puntualizzato, anche le frequentazioni con soggetti coimputati possono essere prese in considerazione, purché si accerti che la valutazione di tali frequentazioni sia stata causale o concausale nella adozione della misura cautelare (in tal senso si vedano le sentenze richiamate al punto 2.2). Dirimente appare allora la considerazione per cui nel caso in esame detti elementi non potevano aver svolto un ruolo causale rispetto alla adozione della misura, in quanto il Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso l'ordinanza applicativa non ne aveva fatto menzione, sicché non potevano dirsi in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo. Coerentemente con tale valutazione la Corte della riparazione non ha dato seguito alla richiesta di acquisizione dell'intero fascicolo processuale, posto che lo scrutinio ad essa demandato doveva fondarsi solo sulle condotte processuali o extraprocessuali, prese in considerazione dal giudice della cautela. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 14
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