CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che le doglianze articolate con il primo motivo non solo risultano volte a censurare, malgrado il nonnen iuris della rubrica, una sentenza di appello mai pronunciata, essendo stato invece il processo di merito definito con la decisione del Tribunale che, contenendo la condanna dell'imputato alla sola pena pecuniaria, è inappellabile, ma neppure indicano gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a fondamento dell'impugnativa previsti a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; rilevato che del pari privo di pertinenza censorea deve ritenersi il secondo motivo con il quale si lamenta il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione laddove il Tribunale, nel riconoscere il beneficio, ha applicato integralmente la riduzione di un terzo riducendo la pena base da C 6.000 di ammenda ad C 4.000; rilevato che le ulteriori censure afferenti al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono neanch'esse trovare ingresso in sede di legittimità posto che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena la quale in ogni caso, attesa l'irrogazione della meno afflittiva pena pecuniaria rispetto a quella detentiva alternativamente prevista, comunque quantificata in prossimità del minimo edittale, non necessitava di alcuna specifica motivazione; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P