CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02610/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi a), b) e c), accertati a Napoli il 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in due doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli alle ore 0.25 del 26 maggio 2022 - eseguiti all'esito dell'inseguimento dell'imputato, che aveva cercato di sottrarsi a un controllo di polizia eseguito nella [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, mentre procedeva a bordo di un motoveicolo -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcuna giustificazione al possesso della pistola [OSCURATO:PERSONA] calibro 7, recante matricola abrasa, caricata con quattro proiettili, che gli era stata trovata dopo avere tentato di sottrarsi al controllo di polizia eseguito nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la notte del 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati - che non consentiva di attenuare la pena irrogata all'imputato - e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione, la fondatezza della doglianza in questione, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente la mitigazione invocata dalla difesa del ricorrente. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec