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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2022

Cassazione n. 39199/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude riportandosi alla memoria già depositata e insiste per il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale impugnata con la richiesta di riesame, sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale osservava che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere sparato a [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un diverbio e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva negato la sua presenza al fatto e il suo ruolo di accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, peraltro, di essere stato all'oscuro delle sue intenzioni nonché della circostanza che lo stesso portasse con sé una pistola.

Un testimone aveva osservato la scena: [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in auto durante la fase del diverbio; poi, esortato da [OSCURATO:PERSONA] a scendere dall'autovettura, lo aveva fatto e aveva preso a calci lo [OSCURATO:PERSONA], già in terra; i due si erano, poi, allontanati. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere osservato [OSCURATO:PERSONA] che estraeva la pistola solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva colpito con un pugno al volto e aveva sostenuto di essere sceso dall'autovettura per dividere i due contendenti.

Secondo il Tribunale, la versione era smentita dalla testimone e dalle riprese delle telecamere di sorveglianza: [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto quando [OSCURATO:PERSONA] era ormai inerme e lo aveva colpito con calci; poi era fuggito insieme a [OSCURATO:PERSONA] portando nell'autovettura la pistola usata.

Il Tribunale argomentava sul dolo omicidiario di [OSCURATO:PERSONA] e riteneva che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] integrasse il concorso nel delitto sotto il profilo dell'agevolazione all'aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dei contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché delle minacce di morte da questi pronunciate; era stato scelto da [OSCURATO:PERSONA] perché conosceva gli antefatti e sapeva che [OSCURATO:PERSONA] dovesse incontrare [OSCURATO:PERSONA]; era intervenuto in ausilio dell'amico e aveva partecipato all'aggressione.

Di conseguenza, benché la condotta materiale di uccisione attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], la condotta di [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un ausilio e un contributo.

Anche il dolo di [OSCURATO:PERSONA] era alternativo di omicidio e lesioni.

Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari, sottolineando che le modalità di perpetrazione del reato erano indice di pericolosità sociale e ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di condotte criminose.

In ragione del ruolo gregario e dell'incensuratezza dell'indagato, il Tribunale sostituiva la custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari con gli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in un primo motivo violazione di legge penale e processuale, sotto il profilo del vizio di motivazione.

La difesa, con la richiesta di riesame, aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA] alla luce del contenuto dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

In particolare, i filmati dimostravano che, contrariamente a quanto affermato dalla testimone, non era stato [OSCURATO:PERSONA], sceso dall'autovettura, a sferrare calci contro [OSCURATO:PERSONA] a terra insieme a [OSCURATO:PERSONA], ma un terzo soggetto non identificato, mentre il ricorrente era intervenuto per dividere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, allo scopo, aveva dato qualche spintone.

La testimone, quindi, anche se in buona fede, aveva reso una descrizione del fatto inattendibile, anche perché la sua visuale era parzialmente ostruita dall'autovettura di [OSCURATO:PERSONA].

Non a caso, la Milanese non aveva riferito della presenza della terza persona ripresa dalle telecamere.

Erroneamente il Giudice per le indagini preliminari e il tribunale del riesame avevano individuato [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto n. 2 (gli operanti avevano indicato i soggetti ripresi dalle telecamere con un numero), anziché in quello n. 1, che era intervenuto per dividere i contendenti.

Il Tribunale non si era confrontato con questa prospettazione, limitandosi ad affermare che il contenuto combinato delle dichiarazioni della testimone e delle riprese costituiva una fonte probatoria univoca, oggettiva e incontrovertibile.

Di conseguenza, la motivazione era manifestamente illogica e omessa con riferimento all'individuazione dell'autore dei calci.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio per agevolazione. [OSCURATO:PERSONA] era del tutto estraneo alla controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non aveva alcun motivo per aiutare il primo ad uccidere il secondo.

La motivazione riteneva provato che il ricorrente fosse consapevole delle 'intenzioni omicidiarie di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che lo stesso era armato, ma di ciò non era fornita alcuna prova; quanto, poi, all'intervento successivo agli spari, non solo [OSCURATO:PERSONA] non era colui che, insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva preso a calci [OSCURATO:PERSONA], ma, in ogni caso, si trattava di condotta successiva al delitto, in nessun rapporto causale con la morte della vittima, cagionata dai colpi di pistola.

Lo stesso Tribunale ammetteva che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto quando [OSCURATO:PERSONA] era ormai inerme.

In definitiva, nessun ausilio era stato prestato dal ricorrente alla condotta omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, l'azione di questi era stata del tutto estemporanea e priva di una causale precisa, quindi del tutto imprevedibile per [OSCURATO:PERSONA]; per di più commessa in pieno giorno, in una strada molto frequentata e a volto scoperto.

Il Tribunale aveva omesso di valutare gli elementi che inducevano a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto inconsapevole di quanto l'amico aveva intenzione di fare quando aveva accettato l'invito ad accompagnarlo al "chiarimento" chiesto da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, infine, rimarca che la fuga successiva all'omicidio con l'arma era del tutto irrilevante, non avendo il ricorrente alcun contatto con la pistola.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Al fine di non incorrere nel vizio di inammissibilità del ricorso, che ricorrerebbe se la prospettazione difensiva mirasse esclusivamente a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti e a sollecitare la Corte di legittimità a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal Tribunale, il ricorrente concentra le censure sull'omessa motivazione dell'ordinanza in relazione alle considerazioni e alle argomentazioni mosse con la richiesta di riesame.

In realtà, il Tribunale non si è limitato a condividere la valutazione del Giudice per le indagini preliminari: piuttosto, ha mostrato di avere preso in considerazione il contenuto delle videoriprese - l'ordinanza dà atto che i fotogrammi sono stati visionati dai componenti dei collegio - e di avere apprezzato l'attendibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA] che - si ricordi - aveva riferito di avere sentito [OSCURATO:PERSONA], dopo avere sparato, esortare [OSCURATO:PERSONA] a scendere dall'autovettura e di avere osservato i due colpire con calci [OSCURATO:PERSONA], ormai inerme, per poi allontanarsi.

Se a tale ricostruzione si accompagna la considerazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] al "chiarimento" con [OSCURATO:PERSONA], che egli era consapevole dei contrasti tra i due e, ancora, che, dopo il delitto, i due erano fuggiti portando con sé l'arma e si trovavano ancora insieme, nascosti in un'abitazione, quando erano stati arrestati il giorno dopo, la censura del ricorrente è infondata; o meglio: la motivazione con cui il Tribunale del riesame sostiene l'affermazione che il ricorrente era consapevole delle intenzioni omicidiarie dell'amico non può in alcun modo ritenersi manifestamente illogica.

Il ricorso "sfiora" l'inammissibilità sostenendo che la testimone è inattendibile e che il contenuto delle riprese è differente da quanto descritto: ma è evidente che questa Corte non può e non deve accedere ad una diversa ricostruzione degli eventi, a meno che non sia dimostrato un evidente travisamento delle fonti di prova.

Si deve ancora aggiungere che le decisioni intervenute nella fase cautelare non precludono affatto una dimostrazione della diversa dinamica dei fatti o dell'errore della testimone principale in sede di un eventuale giudizio.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha ampiamente chiarito quale sia stato il contributo agevolativo di [OSCURATO:PERSONA] all'azione di [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che alcune condotte (i calci sferrati a [OSCURATO:PERSONA] già a terra, forse già morto; la fuga posta in essere insieme a [OSCURATO:PERSONA]; il nascondersi nell'abitazione dove i due erano stati arrestati) costituiscano un post factum e non abbiano avuto un diretto nesso causale con la morte della vittima non ne esclude la rilevanza, indicando la piena adesione del ricorrente alla condotta dell'amico e il contributo prestato. [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato l'amico sul luogo dell'omicidio, lo aveva atteso nell'autovettura garantendogli la fuga, lo aveva supportato nella fase finale dell'omicidio.

In definitiva, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente e fornisce completa, adeguata e logica motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto contestato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude riportandosi alla memoria già depositata e insiste per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale impugnata con la richiesta di riesame, sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale osservava che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere sparato a [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un diverbio e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva negato la sua presenza al fatto e il suo ruolo di accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, peraltro, di essere stato all'oscuro delle sue intenzioni nonché della circostanza che lo stesso portasse con sé una pistola. Un testimone aveva osservato la scena: [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in auto durante la fase del diverbio; poi, esortato da [OSCURATO:PERSONA] a scendere dall'autovettura, lo aveva fatto e aveva preso a calci lo [OSCURATO:PERSONA], già in terra; i due si erano, poi, allontanati. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere osservato [OSCURATO:PERSONA] che estraeva la pistola solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva colpito con un pugno al volto e aveva sostenuto di essere sceso dall'autovettura per dividere i due contendenti. Secondo il Tribunale, la versione era smentita dalla testimone e dalle riprese delle telecamere di sorveglianza: [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto quando [OSCURATO:PERSONA] era ormai inerme e lo aveva colpito con calci; poi era fuggito insieme a [OSCURATO:PERSONA] portando nell'autovettura la pistola usata. Il Tribunale argomentava sul dolo omicidiario di [OSCURATO:PERSONA] e riteneva che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] integrasse il concorso nel delitto sotto il profilo dell'agevolazione all'aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dei contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché delle minacce di morte da questi pronunciate; era stato scelto da [OSCURATO:PERSONA] perché conosceva gli antefatti e sapeva che [OSCURATO:PERSONA] dovesse incontrare [OSCURATO:PERSONA]; era intervenuto in ausilio dell'amico e aveva partecipato all'aggressione. Di conseguenza, benché la condotta materiale di uccisione attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], la condotta di [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un ausilio e un contributo. Anche il dolo di [OSCURATO:PERSONA] era alternativo di omicidio e lesioni. Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari, sottolineando che le modalità di perpetrazione del reato erano indice di pericolosità sociale e ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di condotte criminose. In ragione del ruolo gregario e dell'incensuratezza dell'indagato, il Tribunale sostituiva la custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari con gli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in un primo motivo violazione di legge penale e processuale, sotto il profilo del vizio di motivazione. La difesa, con la richiesta di riesame, aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA] alla luce del contenuto dei filmati delle telecamere di sorveglianza. In particolare, i filmati dimostravano che, contrariamente a quanto affermato dalla testimone, non era stato [OSCURATO:PERSONA], sceso dall'autovettura, a sferrare calci contro [OSCURATO:PERSONA] a terra insieme a [OSCURATO:PERSONA], ma un terzo soggetto non identificato, mentre il ricorrente era intervenuto per dividere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, allo scopo, aveva dato qualche spintone. La testimone, quindi, anche se in buona fede, aveva reso una descrizione del fatto inattendibile, anche perché la sua visuale era parzialmente ostruita dall'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. Non a caso, la Milanese non aveva riferito della presenza della terza persona ripresa dalle telecamere. Erroneamente il Giudice per le indagini preliminari e il tribunale del riesame avevano individuato [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto n. 2 (gli operanti avevano indicato i soggetti ripresi dalle telecamere con un numero), anziché in quello n. 1, che era intervenuto per dividere i contendenti. Il Tribunale non si era confrontato con questa prospettazione, limitandosi ad affermare che il contenuto combinato delle dichiarazioni della testimone e delle riprese costituiva una fonte probatoria univoca, oggettiva e incontrovertibile. Di conseguenza, la motivazione era manifestamente illogica e omessa con riferimento all'individuazione dell'autore dei calci. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio per agevolazione. [OSCURATO:PERSONA] era del tutto estraneo alla controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non aveva alcun motivo per aiutare il primo ad uccidere il secondo. La motivazione riteneva provato che il ricorrente fosse consapevole delle 'intenzioni omicidiarie di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che lo stesso era armato, ma di ciò non era fornita alcuna prova; quanto, poi, all'intervento successivo agli spari, non solo [OSCURATO:PERSONA] non era colui che, insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva preso a calci [OSCURATO:PERSONA], ma, in ogni caso, si trattava di condotta successiva al delitto, in nessun rapporto causale con la morte della vittima, cagionata dai colpi di pistola. Lo stesso Tribunale ammetteva che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto quando [OSCURATO:PERSONA] era ormai inerme. In definitiva, nessun ausilio era stato prestato dal ricorrente alla condotta omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, l'azione di questi era stata del tutto estemporanea e priva di una causale precisa, quindi del tutto imprevedibile per [OSCURATO:PERSONA]; per di più commessa in pieno giorno, in una strada molto frequentata e a volto scoperto. Il Tribunale aveva omesso di valutare gli elementi che inducevano a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto inconsapevole di quanto l'amico aveva intenzione di fare quando aveva accettato l'invito ad accompagnarlo al "chiarimento" chiesto da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, infine, rimarca che la fuga successiva all'omicidio con l'arma era del tutto irrilevante, non avendo il ricorrente alcun contatto con la pistola. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Al fine di non incorrere nel vizio di inammissibilità del ricorso, che ricorrerebbe se la prospettazione difensiva mirasse esclusivamente a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti e a sollecitare la Corte di legittimità a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal Tribunale, il ricorrente concentra le censure sull'omessa motivazione dell'ordinanza in relazione alle considerazioni e alle argomentazioni mosse con la richiesta di riesame. In realtà, il Tribunale non si è limitato a condividere la valutazione del Giudice per le indagini preliminari: piuttosto, ha mostrato di avere preso in considerazione il contenuto delle videoriprese - l'ordinanza dà atto che i fotogrammi sono stati visionati dai componenti dei collegio - e di avere apprezzato l'attendibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA] che - si ricordi - aveva riferito di avere sentito [OSCURATO:PERSONA], dopo avere sparato, esortare [OSCURATO:PERSONA] a scendere dall'autovettura e di avere osservato i due colpire con calci [OSCURATO:PERSONA], ormai inerme, per poi allontanarsi. Se a tale ricostruzione si accompagna la considerazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] al "chiarimento" con [OSCURATO:PERSONA], che egli era consapevole dei contrasti tra i due e, ancora, che, dopo il delitto, i due erano fuggiti portando con sé l'arma e si trovavano ancora insieme, nascosti in un'abitazione, quando erano stati arrestati il giorno dopo, la censura del ricorrente è infondata; o meglio: la motivazione con cui il Tribunale del riesame sostiene l'affermazione che il ricorrente era consapevole delle intenzioni omicidiarie dell'amico non può in alcun modo ritenersi manifestamente illogica. Il ricorso "sfiora" l'inammissibilità sostenendo che la testimone è inattendibile e che il contenuto delle riprese è differente da quanto descritto: ma è evidente che questa Corte non può e non deve accedere ad una diversa ricostruzione degli eventi, a meno che non sia dimostrato un evidente travisamento delle fonti di prova. Si deve ancora aggiungere che le decisioni intervenute nella fase cautelare non precludono affatto una dimostrazione della diversa dinamica dei fatti o dell'errore della testimone principale in sede di un eventuale giudizio. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha ampiamente chiarito quale sia stato il contributo agevolativo di [OSCURATO:PERSONA] all'azione di [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che alcune condotte (i calci sferrati a [OSCURATO:PERSONA] già a terra, forse già morto; la fuga posta in essere insieme a [OSCURATO:PERSONA]; il nascondersi nell'abitazione dove i due erano stati arrestati) costituiscano un post factum e non abbiano avuto un diretto nesso causale con la morte della vittima non ne esclude la rilevanza, indicando la piena adesione del ricorrente alla condotta dell'amico e il contributo prestato. [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato l'amico sul luogo dell'omicidio, lo aveva atteso nell'autovettura garantendogli la fuga, lo aveva supportato nella fase finale dell'omicidio. In definitiva, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente e fornisce completa, adeguata e logica motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto contestato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
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