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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08834/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce mancata riqualificazione del fatto di cui al capo F) dell'imputazione nel delitto di furto, nonché violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; considerato che in relazione al secondo motivo non ricorre il denunciato travisamento della prova poiché l'errore in cui è incorsa la Corte non si riferisce a elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell'attenuante invocata e che la Corte ha osservato che la somma risarcita non copre il valore dei beni sottratti come individuati nel capo d'imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce mancata riqualificazione del fatto di cui al capo F) dell'imputazione nel delitto di furto, nonché violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; considerato che in relazione al secondo motivo non ricorre il denunciato travisamento della prova poiché l'errore in cui è incorsa la Corte non si riferisce a elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell'attenuante invocata e che la Corte ha osservato che la somma risarcita non copre il valore dei beni sottratti come individuati nel capo d'imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 08834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris