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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 43081/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i/ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame ex art.309 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip di Brindisi ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dello stesso in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'indagato, a mezzo del difensore, il quale solleva due motivi.

2.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il Giudice avrebbe valorizzato circostanze índimostrate e ipotetiche, come, ad esempio, il riferimento al via vai di non meglio precisate persone, mai fermate, identificate o perquisite, se si esclude [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni accusatorie accrediterebbero una condotta molto imprudente dell'indagato (cessione di droga sul ciglio della strada), oltre che insolita (attività dì spaccio esercitata solo dì sabato).

Del tutto irrilevante sarebbe poi il rinvenimento, in casa del Magri, dì 80 euro, dì un bilancino elettronico, dì un comune nastro isolante e di buste per alimenti.

In ogni caso, a tutto voler concedere, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto sussumere la condotta dell'indagato nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90: questione sulla quale il Giudice ha mancato di pronunciarsi.

2.2. Con il secondo, deduce violazione degli artt. 274, lett. c) e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale di Lecce avrebbe solo apparentemente motivato sulla sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, avendo valorizzato i due episodi di cessione di un grammo per volta, nonché il precedente reato associativo, risalente ad oltre vent'anni fa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissible.

2. Con il primo motivo, si avanzano sostanzialmente censure in fatto in relazione alla ricostruzione degli accadimenti, i quali sono stati compiutamente descritti nella impugnata ordinanza, che ha ricostruito in maniera dettagliata la piattaforma indiziarla a carico del Magrì dando conto dei servizi di osservazione operati dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione del medesimo, nel giorno di sabato pomeriggio.

Le indagini avevano appurato l'attività di cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA], confezionata in buste di cellophane chiuse da nastro isolante risultato essere del tutto identico a quello rinvenuto nell'abitazione del Magrì.

Non sorretto da interesse ex art. 568 comma 4, cod. proc. pen., è il motivo volto alla sussunzione della condotta nell'ipotesi di lieve entità, essendo la misura cautelare applicata compatibile anche con l'ipotesi della lieve entità (arresti dorniciliari).

3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale di Lecce ha rimarcato l'attività di spaccio non occasionale posta in essere dall'indagato, già condannato per aver partecipato ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, reputando - all'esito di ragionamento privo di aporie logiche - qualunque altra misura non custodiate inidonea a salvaguardare le esigenze di cautela, per la connessa libertà di movimento che ne conseguirebbe, tale da permettere il mantenimento di contatti con i propri fornitori e reiterare il reato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni dì esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame ex art.309 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip di Brindisi ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dello stesso in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'indagato, a mezzo del difensore, il quale solleva due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il Giudice avrebbe valorizzato circostanze índimostrate e ipotetiche, come, ad esempio, il riferimento al via vai di non meglio precisate persone, mai fermate, identificate o perquisite, se si esclude [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni accusatorie accrediterebbero una condotta molto imprudente dell'indagato (cessione di droga sul ciglio della strada), oltre che insolita (attività dì spaccio esercitata solo dì sabato). Del tutto irrilevante sarebbe poi il rinvenimento, in casa del Magri, dì 80 euro, dì un bilancino elettronico, dì un comune nastro isolante e di buste per alimenti. In ogni caso, a tutto voler concedere, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto sussumere la condotta dell'indagato nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90: questione sulla quale il Giudice ha mancato di pronunciarsi. 2.2. Con il secondo, deduce violazione degli artt. 274, lett. c) e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale di Lecce avrebbe solo apparentemente motivato sulla sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, avendo valorizzato i due episodi di cessione di un grammo per volta, nonché il precedente reato associativo, risalente ad oltre vent'anni fa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissible. 2. Con il primo motivo, si avanzano sostanzialmente censure in fatto in relazione alla ricostruzione degli accadimenti, i quali sono stati compiutamente descritti nella impugnata ordinanza, che ha ricostruito in maniera dettagliata la piattaforma indiziarla a carico del Magrì dando conto dei servizi di osservazione operati dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione del medesimo, nel giorno di sabato pomeriggio. Le indagini avevano appurato l'attività di cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA], confezionata in buste di cellophane chiuse da nastro isolante risultato essere del tutto identico a quello rinvenuto nell'abitazione del Magrì. Non sorretto da interesse ex art. 568 comma 4, cod. proc. pen., è il motivo volto alla sussunzione della condotta nell'ipotesi di lieve entità, essendo la misura cautelare applicata compatibile anche con l'ipotesi della lieve entità (arresti dorniciliari). 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale di Lecce ha rimarcato l'attività di spaccio non occasionale posta in essere dall'indagato, già condannato per aver partecipato ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, reputando - all'esito di ragionamento privo di aporie logiche - qualunque altra misura non custodiate inidonea a salvaguardare le esigenze di cautela, per la connessa libertà di movimento che ne conseguirebbe, tale da permettere il mantenimento di contatti con i propri fornitori e reiterare il reato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni dì esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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