CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 46972/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesame di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bari ha dichiarato inammissibile l'atto di riesame proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Bari del 7 aprile 2021 con la quale è stata applicata al predetto la misura cautelare della )i custodia cautelare in carcere. L'inammissibilità è stata dichiarata in considerazione del fatto che il riesame non era sottoscritto digitalmente dal difensore. 2.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Poliseno, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell'art. 24, comma 6 -sexies I. 176/20 perché, in realtà, l'istanza di riesame era stata firmata digitalmente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Produceva, a tale fine, copia di istanza inviata dallo studio legale alla PEC del Tribunale del riesame con firma digitale del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Non è revocabile in dubbio che le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto mediante PEC. E' però inammissibile ai sensi dell'art. 24, commi 6 -ter e 6 -sexies della legge suindicata l'impugnazione che, pur essendo stata ritualmente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale (cfr. Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738; Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., Rv. 281537). 3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame di Bari ha correttamente richiamato tale norma e ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. presentata da Poliseno evidenziando come il documento informatico fosse privo della sottoscrizione digitale del difensore. 3.1.Deve osservarsi, a questo proposito, che l'assenza di tale sottoscrizione è stata rilevata dalla cancelleria del Tribunale del riesame che, in data 7 maggio 2021, ha attestato tale circostanza con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso. La difesa ha allegato al ricorso un atto trasmesso alla cancelleria del riesame sottoscritto digitalmente, ma di esso non può in alcun modo tenersi conto perché non risulta alcun atto di ricevuta da parte dell'ufficio giudiziario. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Mandas alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 sette