CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 1975
Cassazione n. 09418/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE di APPELLO di BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 1 giugno 2021, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Foggia dell'i giugno 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di estorsione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. posto che non poteva configurarsi il contestato reato di cui all'art. 629 cod.pen. difettando l'elemento del danno ingiusto in capo alla vittima in quanto, il ricorrente, aveva richiesto il versamento di somme pubbliche e non del patrimonio dei suoi interlocutori. In ogni caso mancava una adeguata giustificazione anche dell'elemento soggettivo posto che il la Fratta aveva richiesto l'assunzione presso un cantiere comunale e così agito per realizzare un profitto non ingiusto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi mai adeguatamente dedotti e, comunque, manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Innanzi tutto, infatti, il profilo dell'assenza di danno ingiusto non risulta avanzato con l'atto di appello ove si contestava la portata intimidatoria della minaccia rivolta e non anche tale diverso aspetto che involgendo precisi accertamenti in fatto non può, per la prima volta, essere avanzato dinanzi al giudice di legittimità. Inoltre, la Corte di Appello di Bari, con valutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado, ha già adeguatamente spiegato come le minacce fossero state rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al fine evidente di ottenere una assunzione alle dipendenze del comune di [OSCURATO:PERSONA]; e tale condotta, in quanto mirante a coartare la libera determinazione degli amministratori comunali cui l'imputato si rivolgeva, risulta integrare la contestata fattispecie posto che l'elemento soggettivo è reso evidente dall'assenza di qualsiasi pretesa legittimamente tutelabile per ottenere tale incardinazione nella p.a. od in enti dalla stessa controllati, mentre, il danno ingiusto, è rilevabile alla luce della possibile somministrazione da parte dell'ente di somme non dovute. Al proposito va ricordato come sia stato affermato che nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008, Rv. 241924 - 01). Ne consegue affermare che anche nel caso in esame, in cui la condotta intimidatoria era posta in essere al fine di ottenere un'assunzione non dovuta, sussiste il contestato reato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 27 gennaio 2023 CONSIGLI E E T. I Ani, ,p piricEgt...(ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 DEPOSITAT