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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 185/1972

ECLI:IT:COST:1972:185
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con tre distinte ordinanze, una in data 20 ottobre 1971 e due in data 10 marzo 1972, emanate nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, per non avere accantonato presso la Cassa edile di mutualità di Padova le aliquote per gratifica natalizia, ferie e festività sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, il pretore di quella città, richiamando la sentenza di questa Corte n. 59 del 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende validi erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo per la Provincia di Padova 25 settembre 1959, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccedenza dai limiti ivi previsti.

Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, così promossi, vengono oggi alla cognizione della Corte.

Non vi sono stati interventi o costituzioni di parti. : I tre giudizi, data l'identità del loro oggetto, vanno definiti con unica sentenza.

Come ha messo in rilievo il giudice a quo, la questione ora portata all'esame della Corte si presenta negli stessi termini di quella già decisa con la sentenza n. 59 del 1964.

Tuttavia, come con tale sentenza è stato rilevato in riferimento ad analoga pronuncia n. 129 del 1963, ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa delle relative organizzazioni locali, presenta un'autonomia propria ed assume, di fatto, aspetti differenti da provincia a provincia; cosicché, trattandosi di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico), la dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes per taluna di esse non può ritenersi operante per tutte le altre analoghe, ma deve essere distintamente ripetuta per ciascun contratto integrativo provinciale.

Peraltro, tutto quanto si è detto, non soltanto con le due sentenze sopra citate, ma anche con molte altre successive, per dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi, relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle Casse edili, non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, non può non essere confermato.

In conseguenza dev'essere riconosciuta la fondatezza della questione, come sopra sollevata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 del contratto collettivo integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con tre distinte ordinanze, una in data 20 ottobre 1971 e due in data 10 marzo 1972, emanate nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, per non avere accantonato presso la Cassa edile di mutualità di Padova le aliquote per gratifica natalizia, ferie e festività sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, il pretore di quella città, richiamando la sentenza di questa Corte n. 59 del 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende validi erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo per la Provincia di Padova 25 settembre 1959, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccedenza dai limiti ivi previsti. Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, così promossi, vengono oggi alla cognizione della Corte. Non vi sono stati interventi o costituzioni di parti. : I tre giudizi, data l'identità del loro oggetto, vanno definiti con unica sentenza. Come ha messo in rilievo il giudice a quo, la questione ora portata all'esame della Corte si presenta negli stessi termini di quella già decisa con la sentenza n. 59 del 1964. Tuttavia, come con tale sentenza è stato rilevato in riferimento ad analoga pronuncia n. 129 del 1963, ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa delle relative organizzazioni locali, presenta un'autonomia propria ed assume, di fatto, aspetti differenti da provincia a provincia; cosicché, trattandosi di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico), la dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes per taluna di esse non può ritenersi operante per tutte le altre analoghe, ma deve essere distintamente ripetuta per ciascun contratto integrativo provinciale. Peraltro, tutto quanto si è detto, non soltanto con le due sentenze sopra citate, ma anche con molte altre successive, per dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi, relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle Casse edili, non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, non può non essere confermato. In conseguenza dev'essere riconosciuta la fondatezza della questione, come sopra sollevata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 del contratto collettivo integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere