CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/11/1985 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo emiliano, in data 25/05/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell reato di cui agli artt. 99 e 628 comma secondo cod. pen. e, con la recidiva specifica, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena, è articolato in termini non consentiti in questa sede poiché meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello e con cui, a ben guardare, il ricorrente omette di confrontarsi (cfr., in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone l'imputato già fruito ed essendo gravato da numerose pendenze per reati commessi in stato di libertà che ne hanno correttamente escluso un giudizio prognostico positivo da parte della Corte territoriale); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]