CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2012
Cassazione n. 18708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 17216/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - - controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; - con troricorrente - - ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 01/30/12, depositata il 10/01/2012. Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 01/30/12 del 10/01/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l'appello principale proposto da n [OSCURATO:SOCIETA]. e respingeva l'appello incidentale proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 114/06/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto parzialmente l'impugnazione della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l'avviso di accertamento riguardava la corretta applicazione dell'istituto cd. del pro rata e la valutazione di inerenza di alcuni costi; b) la CTP accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente limitatamente alle sanzioni; c) avverso la sentenza della CTP, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello principale e l'Agenzia delle entrate proponeva appello incidentale; 2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale fondato su cinque motivi; 4. all'udienza pubblica del 14/05/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della richiesta della società contribuente di 2 Cons. est. G.M. Nonno avvalersi della sospensione prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella I. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] 1. a seguito della camera di consiglio del 29/09/2021 sono emersi elementi che consigliano di rivedere la decisione assunta; 2. non si può procedere a riconvocazione del collegio in ragione della cessazione dalle funzioni dei consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]r0 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ,ì1 BtU 2022