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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23541/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha, per quanto di interesse in questa sede ed in parziale riforma della sentenza emessa in data 21 giugno 2021 dal Tribunale di Pesaro, rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] aumentandola ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, mentre ha integralmente respinto quello dell'imputato.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] era imputato del delitto di cui all'art.73 d.P.R. 309/90 (capo 1) e di quello di cui agli artt.13, 13-bis secondo periodo e 13-ter d.lgs. 286/1998 (capo 2) ; reati entrambi commessi in Pesaro il 19 giugno 2021.

1.2. In particolare, il secondo reato contestato all'imputato riguardava il fatto che egli - già arrestato e condannato per violazione dell'art.13 d.lgs. 287/98, nuovamente destinatario di provvedimento di espulsione del Prefetto di Pesaro ed eseguito dal Questore di Viterbo con accompagnamento alla frontiera aerea di Fiumicino ed espulsione eseguita in data 24 ottobre 2017 - aveva fatto rientro in Italia senza la prevista autorizzazione del Ministro dell'Interno.

1.3. La Corte territoriale ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] osservando, tra l'altro, che - quanto al reato sub 2) - il provvedimento prefettizio era adeguatamente motivato e che l'imputato aveva fatto rientro in Italia quando erano trascorsi solo tre anni dalla esecuzione del provvedimento di espulsione.

Inoltre, rispetto all'elemento soggettivo del reato, ha evidenziato che l'imputato non poteva ragionevolmente ignorare l'esistenza ed il contenuto del provvedimento di espulsione che gli era stato notificato ed era stato eseguito forzatamente; ha poi escluso che il matrimonio contratto con una cittadina comunitaria potesse far venire meno il reato, così come anche la richiesta di adozione ordinaria avanzata da un cittadino italiano in suo favore.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), violazione dell'art.533 comma 1, cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla tesi difensiva riguardante il difetto dell'elemento soggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.86 d.P.R. 309/90 in relazione agli artt. 13 e 19 d.lgs. 286/98 ed il relativo difetto di motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

Al riguardo deduce che l'espulsione disposta dal primo giudice sarebbe illegittima in quanto egli è sposato con una cittadina comunitaria ed è stato adottato da un cittadino italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Orbene, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999 rv 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).

2.1. Ciò posto, la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha osservato che la sussistenza dell'elemento soggettivo si desumeva dalla circostanza che il provvedimento di espulsione era stato notificato all'imputato e che l'espulsione era stata eseguita mediante il suo accompagnamento presso la frontiera atrea dell'aeroporto di Fiunnicino, di talché doveva ragionevolmente ritenersi la conoscenza della espulsione disposta nei suoi confronti.

Analogamente, la Corte di appello ha escluso che l'avvenuto matrimonio con una cittadina comunitaria potesse consentire il reingresso in Italia dell'imputato, essendo, comunque, necessaria la preventiva autorizzazione nel rispetto del principio giurisprudenziale secondo il quale la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scrinninata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, un coniuge di nazionalità italiana o comunitaria domiciliato nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il proprio congiunto , il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane (ex multis Sez. 1 - , Sentenza n. 27918 del 30/09/2020, Rv. 279640 - 01).

2.2. Anche con riguardo alla richiesta di adozione dell'imputato, presentata da un cittadino italiano, la Corte territoriale ha osservato - in modo coerente - che la stessa era stata presentata tre mesi dopo il reingresso di [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, tale circostanza non poteva determinare il venire meno dell'elemento soggettivo del reato.Inoltre, sempre in modo non manifestamente illogico, la Corte di appello ha considerato provato il dolo anche dalla circostanza che l'imputato - prima di rientrare in Italia - aveva cambiato il proprio cognome assumendo quello della moglie e che, in tal modo, aveva potuto utilizzare il passaporto con le nuove generalità senza che fosse possibile ricollegarlo alla sua originaria identità ([OSCURATO:PERSONA]).

Ne consegue che la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale non sussisterebbe l'elemento soggettivo è stata smentita, come logicamente osservato dalla Corte territoriale, da tutti gli elementi sopra richiamati e che con essa si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito.

3. Con riferimento al secondo motivo deve, anzitutto, ribadirsi che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione,rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).

Nella presente impugnazione non viene dedotto in alcun modo che la questione della misura di sicurezza dell'espulsione - disposta dalla sentenza di primo grado per la condanna per la violazione delle legge stupefacenti sub 1) - fosse stata prospettata con i motivi di gravame ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata.

Anche tale censura, pertanto, risulta inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha, per quanto di interesse in questa sede ed in parziale riforma della sentenza emessa in data 21 giugno 2021 dal Tribunale di Pesaro, rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] aumentandola ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, mentre ha integralmente respinto quello dell'imputato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era imputato del delitto di cui all'art.73 d.P.R. 309/90 (capo 1) e di quello di cui agli artt.13, 13-bis secondo periodo e 13-ter d.lgs. 286/1998 (capo 2) ; reati entrambi commessi in Pesaro il 19 giugno 2021. 1.2. In particolare, il secondo reato contestato all'imputato riguardava il fatto che egli - già arrestato e condannato per violazione dell'art.13 d.lgs. 287/98, nuovamente destinatario di provvedimento di espulsione del Prefetto di Pesaro ed eseguito dal Questore di Viterbo con accompagnamento alla frontiera aerea di Fiumicino ed espulsione eseguita in data 24 ottobre 2017 - aveva fatto rientro in Italia senza la prevista autorizzazione del Ministro dell'Interno. 1.3. La Corte territoriale ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] osservando, tra l'altro, che - quanto al reato sub 2) - il provvedimento prefettizio era adeguatamente motivato e che l'imputato aveva fatto rientro in Italia quando erano trascorsi solo tre anni dalla esecuzione del provvedimento di espulsione. Inoltre, rispetto all'elemento soggettivo del reato, ha evidenziato che l'imputato non poteva ragionevolmente ignorare l'esistenza ed il contenuto del provvedimento di espulsione che gli era stato notificato ed era stato eseguito forzatamente; ha poi escluso che il matrimonio contratto con una cittadina comunitaria potesse far venire meno il reato, così come anche la richiesta di adozione ordinaria avanzata da un cittadino italiano in suo favore. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), violazione dell'art.533 comma 1, cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla tesi difensiva riguardante il difetto dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.86 d.P.R. 309/90 in relazione agli artt. 13 e 19 d.lgs. 286/98 ed il relativo difetto di motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. Al riguardo deduce che l'espulsione disposta dal primo giudice sarebbe illegittima in quanto egli è sposato con una cittadina comunitaria ed è stato adottato da un cittadino italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 2.1. Ciò posto, la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha osservato che la sussistenza dell'elemento soggettivo si desumeva dalla circostanza che il provvedimento di espulsione era stato notificato all'imputato e che l'espulsione era stata eseguita mediante il suo accompagnamento presso la frontiera atrea dell'aeroporto di Fiunnicino, di talché doveva ragionevolmente ritenersi la conoscenza della espulsione disposta nei suoi confronti. Analogamente, la Corte di appello ha escluso che l'avvenuto matrimonio con una cittadina comunitaria potesse consentire il reingresso in Italia dell'imputato, essendo, comunque, necessaria la preventiva autorizzazione nel rispetto del principio giurisprudenziale secondo il quale la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scrinninata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, un coniuge di nazionalità italiana o comunitaria domiciliato nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il proprio congiunto , il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane (ex multis Sez. 1 - , Sentenza n. 27918 del 30/09/2020, Rv. 279640 - 01). 2.2. Anche con riguardo alla richiesta di adozione dell'imputato, presentata da un cittadino italiano, la Corte territoriale ha osservato - in modo coerente - che la stessa era stata presentata tre mesi dopo il reingresso di [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, tale circostanza non poteva determinare il venire meno dell'elemento soggettivo del reato.Inoltre, sempre in modo non manifestamente illogico, la Corte di appello ha considerato provato il dolo anche dalla circostanza che l'imputato - prima di rientrare in Italia - aveva cambiato il proprio cognome assumendo quello della moglie e che, in tal modo, aveva potuto utilizzare il passaporto con le nuove generalità senza che fosse possibile ricollegarlo alla sua originaria identità ([OSCURATO:PERSONA]). Ne consegue che la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale non sussisterebbe l'elemento soggettivo è stata smentita, come logicamente osservato dalla Corte territoriale, da tutti gli elementi sopra richiamati e che con essa si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito. 3. Con riferimento al secondo motivo deve, anzitutto, ribadirsi che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione,rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Nella presente impugnazione non viene dedotto in alcun modo che la questione della misura di sicurezza dell'espulsione - disposta dalla sentenza di primo grado per la condanna per la violazione delle legge stupefacenti sub 1) - fosse stata prospettata con i motivi di gravame ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata. Anche tale censura, pertanto, risulta inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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