CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 3917/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n . 119/3/13 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 20 giugno 2013 e non notificata; udita la relazione della causa , nell ’ adunanza camerale del l’11 novembre 2022,del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Termine per la proposizione dell’appello r.g. n. 3917/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate di Catanzaro notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui, in base agli studi di settore, accertava maggior Irpef, addizionale provinciale e regionale, Irap e Iva, per l’anno di imposta 2003, oltre ad irrogare sanzioni. Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, lamentando l’omessa allegazione della nota tecnica e metodologica necessaria per quantificare i ricavi, contestando la metodologia di accertamento impiegata in quanto basata sulla mera applicazione del calcolo matematico tratto dallo studio di settore. La CTP accoglieva il ricorso con sentenza n. 170/02/2010. 2. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva appello, che la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile per tardività con sentenza n. 119/03/2013 depositata in data 20 giugno 2013. In particolare, verificata l’applicabilità del termine annuale del vecchio testo dell’art. 327 cod. proc. civ. e della sospensione per periodo feriale di 46 giorni, e in fatto l’avvenuta comunicazione della sentenza, accertava la tardività del gravame per essere l’ atto di appello stato notificato in data 20 aprile 2011. 3. Contro tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto del dott. [OSCURATO:PERSONA], è rimasto intimato. 4. La Corte ha disposto l’acquisizione del f ascicolo di merito e la causa è stata fissata per la camera di consiglio dell’11 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197 . r.g. n. 3917/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico m otivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 51, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., lamentando che la CTR abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello ritenendo erroneamente che l’atto di appello fosse stato notificato il 20 aprile 2011, data in cui era avvenuta la ricezione della raccomandata da parte del difensore del contribuente, così violando l’art. 149 cod. proc. civ., a mente del quale la notificazione si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna all’ufficiale giudiziario, espressione del principio generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione; evidenzia quindi in fatto che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 1 marzo 2010, il termine lungo per la proposizione dell’appello scadeva il 16 aprile 2011, cadente di sabato, e quindi era prorogato al 18 aprile 2011, con la conseguenza che l’atto di appello, notificato in tale data , era da considerarsi tempestivo. 2. Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione è stato introdotto, per gli atti processuali, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 447 del 20 0 2 , sancito a livello normativodall'art. 149 cod. p roc . c iv . (co me modificato dalla l. n. 263 del 2005, art. 2) e riconfermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2004 (con la declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degliartt. 139 e 148 cod. p roc . civ.) e con l'ordinanza n. 97 del 2004. Con tale ultima pronuncia la Consulta, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionaledell'art. 140 cod. p roc . c iv . , sollevata in riferimento agliartt. 3 e 24 Cost., ha statuito che, essendo ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio della scissione temporale, tutte r.g. n. 3917/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le norme in tema di notificazioni di atti processuali devono essere interpretate senza ulteriori interventi del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. 3. Costituiscono circostanz e pacific he ed accertate dalla CTR che la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in data 1 marzo 2010 e che al caso di specie si applicassero, ai fini dell’appello, il termine lungo di un anno, ex art. 327 cod. proc. civ., e la sospensione feriale di 46 giorni. Alla luce di tanto, il termine per proporre appello, da intendersi riferito alla data di consegna all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, andava a scadere il 16 aprile 2011, cadente di sabato, con necessaria proroga al 18 aprile 2011 ex art. 155 cod. proc. ci v. , data che l’ufficio assume quale data di spedizione per la notifica mentre la CTR ha evidenziato che l’appello risulta notificato in data 20 aprile 2011, senza ulteriori specificazioni. 4. Occorre quindi verificare la data di spedizione del ricorso in appello, verifica per la quale è stata disposta l’acquisizione del fascicolo di merito. Si deve infatti precisare che Cass., Sez. U., 3/11/2011,n. 22726 (in senso conforme, tra le altre, Cass. 24/07/2014, n. 16813) ha posto il principio per cui in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia r.g. n. 3917/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ.; a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria. Inoltre, la Corte, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo,è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predettovizio rilevabile ex officio , né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui chiede il riesame, ma an che che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici dimerito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato ( Cass. , Sez. U., 25/07/2019, n. 20181). 5. Premesso che la parte ricorrente non ha indicato ove la ricevuta di spedizione sia stata prodotta e dove fosse reperibile nel fascicolo processuale, dall’esame degli atti di quest’ultimo emerge che in calce all’atto di appello dell’ufficio, datato 15 aprile 2011, è evidenziato che ad esso è allegata la copia della ricevuta di spedizione tramite posta dell’atto di appello al contribuente ma tale documento non è presente nel fascicolo di meritoné vi è prova alcuna del suo deposito (non essendo indicato nella ricevuta del deposito del ricorso); nella copertina del fascicolo di parte non è indicata la modalità di notificazione dell’appello; l’avviso di ricevimento dell’appello reca unicamente, anche nel timbro postale, la data 20 aprile 2011, quale data di ricevimento dell’atto da parte del suo r.g. n. 3917/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] destinatario ma non reca alcuna indicazione della data di spedizione; nell’indice degli atti e dei documenti prodotti che accompagna la trasmissione del fascicolo a questa C orte, proveniente dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, l’avviso di ricevimentoinfine non risulta indicato. 6. Alla luce di ciò, il ricorso deve essere respinto, non risultando provata la deduzione della spedizione dell’appello il 18 aprile 2011. Non vi è a provvedere sulle spe