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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 26116/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1625-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , piazza Cavour n.1 presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE PRATO; -intimato - avverso la sentenza n. 401/2021 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2022n. 1625sez.

M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2-

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, nel dichiarare cessata la materia del contendere in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ha liquidato le spese di tutte le fasi del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.

2. Il Comune di Prato è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il giudice di merito compensato per 1/3 tra le parti le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è fondata.

Il Tribunale di Prato ha dichiarato in sede di rinvio cessata la materia del contendere in quanto il verbale di accertamento impugnato era stato archiviato d’ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha riconosciuto al Taiuti il favore delle spese del primo grado e dell’appello, sul presupposto che sia il Giudice di Pace sia il Tribunale, secondo il principio di diritto dichiarato dalla Suprema Corte nella pronuncia resa inter-partes, avrebbero dovuto accogliere l’opposizione.

Ric. 2022n. 1625sez.

M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- Invece, per quel che concerne il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio, il Tribunale ha compensato per 1/3 le spese di lite, valorizzando il fatto che la circostanza posta a fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere si era realizzata nelle more del giudizio di legittimità.

Sennonché, così decidendo, il giudice di merito è incorso in violazione dell’art. 92 c.p.c., che consente di derogare al principio della soccombenza solo in casi gravi ed eccezionali, nelle fattispecie non dedotti e che non possono essere identificati con l’archiviazione d’ufficio del verbale impugnato, tanto più che il Tribunale ha riconosciuto che già quando pendeva il primo grado l’orientamento della giurisprudenza di legittimità era favorevole al ricorrente.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nell a richiesta di accoglimento del ricorso.

5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il Comune di Prato all’intero pagamento delle spese del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che liquida in aggiunta a quanto già riconosciuto dalla sentenza impugnata in € 215 per il precedente giudizio di cassazione ed €166 per il giudizio di rinvio.

L e spese del giudizio di legittimitàseguono anch’esse la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia vertente solo sulla compensazione di un terzo delle spese ( disp utatum ) dei precedenti gradi di giudizio, sono liquidatein euro 300 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2022n. 1625sez.

M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, condanna il Comune di Prato all’intero pagamento delle spese del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio e liquida - in aggiunta a quanto già riconosciuto dalla sentenza impugnata -€ 215 per il precedente giudizio di cassazione ed € 166 per il giudizio di rinvio.

Condanna il Comune di prato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 300,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli acces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1625-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , piazza Cavour n.1 presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE PRATO; -intimato - avverso la sentenza n. 401/2021 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2022n. 1625sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, nel dichiarare cessata la materia del contendere in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ha liquidato le spese di tutte le fasi del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale. 2. Il Comune di Prato è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il giudice di merito compensato per 1/3 tra le parti le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è fondata. Il Tribunale di Prato ha dichiarato in sede di rinvio cessata la materia del contendere in quanto il verbale di accertamento impugnato era stato archiviato d’ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha riconosciuto al Taiuti il favore delle spese del primo grado e dell’appello, sul presupposto che sia il Giudice di Pace sia il Tribunale, secondo il principio di diritto dichiarato dalla Suprema Corte nella pronuncia resa inter-partes, avrebbero dovuto accogliere l’opposizione. Ric. 2022n. 1625sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- Invece, per quel che concerne il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio, il Tribunale ha compensato per 1/3 le spese di lite, valorizzando il fatto che la circostanza posta a fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere si era realizzata nelle more del giudizio di legittimità. Sennonché, così decidendo, il giudice di merito è incorso in violazione dell’art. 92 c.p.c., che consente di derogare al principio della soccombenza solo in casi gravi ed eccezionali, nelle fattispecie non dedotti e che non possono essere identificati con l’archiviazione d’ufficio del verbale impugnato, tanto più che il Tribunale ha riconosciuto che già quando pendeva il primo grado l’orientamento della giurisprudenza di legittimità era favorevole al ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nell a richiesta di accoglimento del ricorso. 5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il Comune di Prato all’intero pagamento delle spese del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che liquida in aggiunta a quanto già riconosciuto dalla sentenza impugnata in € 215 per il precedente giudizio di cassazione ed €166 per il giudizio di rinvio. L e spese del giudizio di legittimitàseguono anch’esse la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia vertente solo sulla compensazione di un terzo delle spese ( disp utatum ) dei precedenti gradi di giudizio, sono liquidatein euro 300 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2022n. 1625sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, condanna il Comune di Prato all’intero pagamento delle spese del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio e liquida - in aggiunta a quanto già riconosciuto dalla sentenza impugnata -€ 215 per il precedente giudizio di cassazione ed € 166 per il giudizio di rinvio. Condanna il Comune di prato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 300,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli acces
Decreto Cassazione n. 26116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris