CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 1976
Cassazione n. 45967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/07/2024 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e il ricorso; letta la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 luglio 2024 la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di bancarotta commesso il 30/04/2012 in [OSCURATO:PERSONA] e quelli di associazione per delinquere e riciclaggio commessi in Veneto tra il dicembre 2012 e il gennaio 2015, giudicati con due diverse sentenze, emessedalla Corte di appello di Bologna in data 29 settembre 2020 e dalla Corte di appello di Venezia in data 24 maggio 2022. La Corte, sulla base del contenuto delle due sentenze, ha sottolineato la diversità dei contesti criminali, per avere l'istante svolto le varie attività criminose con società diverse, favorendo solo in una delle due operazioni un'associazione criminosa, e l'assenza di elementi da cui dedurre che la società con la quale è stato commesso il delitto di bancarotta sia stata utilizzata per compiere i riciclaggi di denaro giudicati con la seconda sentenza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza è illogica e contraddittoria. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta pur dando atto della parziale sovrapponibilità spazio-temporale delle due vicende e delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, secondo cui l'istante era dedito in [OSCURATO:PERSONA], luogo di commissione del delitto di bancarotta, ad attività illecite di natura economica, i cui proventi venivano riciclati in Veneto, luogo di consumazione degli altri reati. Il ricorrente ha sostenuto che i denari da lui riciclati provenivano da proprie attività e non appartenevano alla cosca mafiosa, per cui essi derivavano senza dubbio dalla società da lui gestita in [OSCURATO:PERSONA]. Tra i due gruppi di reati, poi, sussistono gli indici della omogeneità e della vicinanza spaziale e temporale, desumibili dalle dichiarazioni dei due predetti collaboratori di giustizia. Inoltre, attraverso le dichiarazioni dei predetti collaboratori, egli ha affermato la sussistenza di un ulteriore collegamento, costituito dal fatto che i proventi del reato di bancarotta sono stati reinvestiti nell'attività di riciclaggio, ed è errata l'ordinanza laddove sostiene che egli non abbia prospettato tale collegamento. L'ordinanza è pertanto errata perché nega la continuazione per il fatto che la società fallita non è stata impiegata per le operazioni di falsa fatturazione con cui venivano compiute le attività di riciclaggio, mentre l'unicità di disegno criminoso è stata sostenuta per la destinazione a queste ultime dei proventi dei reati fallimentari, costituiti da denaro proprio del ricorrente e non da denaro direttamente riferibile alla consorteria criminosa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il giudice dell'esecuzione si è conformato al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1. Esaminando la sussistenza dei possibili elementi indicatori dell'unicità del disegno criminoso l'ordinanza evidenzia, in termini negativi, la totale diversità delle causali e delle modalità delle condotte giudicate nelle due diverse sentenze, nonché la solo parziale sovrapponibilità cronologica e spaziale dei reati. Essa sottolinea, infatti, che i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia riguardano attività di riciclaggio di denaro compiuto all'interno di un'associazione criminosa, mediante società utilizzate per emettere false fatturazioni, mentre il reato giudicato dalla Corte di appello di Bologna riguarda solo un episodio di bancarotta fraudolenta documentale, commesso prima dell'inizio della consumazione del reato associativo giudicato con la sentenza successiva, e nell'ambito del fallimento di una società non implicata nell'attività di falsa fatturazione, peraltro anch'essa iniziata in epoca successiva.La conseguente valutazione, di una totale autonomia di tali delitti in quanto il contesto criminale e le condotte stesse sono del tutto diversi ed eterogenei, è quindi logica e fondata sugli elementi emergenti dalle sentenze di merito. Il fatto che il delitto giudicato dalla Corte di appello di Bologna riguardi solo una condotta di bancarotta documentale, senza che siano emerse attività di riciclaggio o di falsa fatturazione, e neppure di occultamento dei proventi dell'attività della società, nonché il fatto che tale delitto sia stato commesso in epoca antecedente di molti mesi all'inizio della partecipazione all'associazione criminosa, che non risulta accertata nella condotta di bancarotta documentale, rende logica e non contraddittoria l'affermazione dell'assenza di elementi «per ritenere che il reato fallimentare sia stato commesso nell'aprile del 2012 da Brugnano nell'ambito di una già programmata attività di successivo riciclaggio dei relativi proventi tramite l'attività di un'associazione per delinquere costituita mesi dopo la dichiarazione di fallimento». 2.2. Il ricorrente sostiene che l'unicità del disegno criminoso consisterebbe nel fatto che i proventi della gestione fallimentare della società con sede in [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati riciclati mediante l'attività delittuosa svolta in Veneto, partecipando all'associazione criminosa, ma secondo l'ordinanza impugnata la commissione di una simile attività non emerge dalle sentenze di merito. Il delitto di bancarotta documentale non dimostra che la società fallita abbia prodotto dei proventi, che potrebbero essere stati occultati e poi riciclati come sostenuto dal ricorrente, stante l'assoluta genericità dell'affermazione del curatore fallimentare circa l'operatività della società fallita pur in assenza di contabilità. Del tutto non dimostrata, poi, è l'affermazione del ricorrente secondo cui, nel commettere il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, egli aveva già programmato di riciclarne i proventi attraverso l'associazione criminosa di cui alla condanna emessa dalla Corte di appello di Venezia: la distanza temporale tra il primo delitto e quello di cui all'art. 416 cod. pen. impedisce di ritenere fondata tale ipotesi, dal momento che, secondo l'accertamento compiuto dai giudici della cognizione, all'epoca di consumazione del delitto di bancarotta, relativo alla sola distruzione dei documenti societari dal 2009 al 30/04/2012, egli non era partecipe dell'associazione criminosa con cui ha operato in Veneto a partire dal dicembre 2012. Risulta logico, infatti, ritenere che il delitto di bancarotta fraudolenta non possa essere stato programmato al momento dell'ingresso nell'associazione criminosa, essendo stato tale delitto consumato almeno sette mesi prima di quest'ultima attività. 2.3. Le affermazioni del ricorrente circa il collegamento esistente tra i diversi delitti consistono, pertanto, in mere ipotesi non supportate dagli accertamenti contenuti nelle sentenze di merito, mentre costituisce un consolidato principio di questa Corte quello secondo cui «In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non è possibile valutare elementi di giudizio ... che non sono stati considerati nelle sentenze di merito» (Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2021, Rv. 280529). L'ordinanza impugnata si è conformata anche a questo principio, e non presenta, pertanto, i vizi della motivazione dedotti dal ricorrente. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/11/20