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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04110/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando i capi o i punti della sentenza ai quali si riferisce la censura, risultando così privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti, congrua e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando i capi o i punti della sentenza ai quali si riferisce la censura, risultando così privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti, congrua e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/1
Sentenza Cassazione n. 04110/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris