CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/cerititt le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 giugno 2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a tre reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 16 gennaio e il 2 febbraio 0216 in Lecce, Brindisi e Albania, tra il 2 e il 9 marzo 2016 in Lecce, Surbo e Taranto e tra il 7 e il 18 aprile 2016 in Lecce, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Lecce con sentenza n. 35/2020 del 15 gennaio 2020, definitiva in data 1 febbraio 2020, di condanna alla pena di cinque anni di reclusione e 22.000,00 euro di multa; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 5 luglio 2018 in Otranto, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Lecce con sentenza n. 804/2018 del 30 ottobre 2018, definitiva il 24 aprile 2019, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione e 40.000,00 euro di multa. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo che i limiti di pena previsti dal legislatore per il patteggiamento operassero anche nella fase esecutiva, ha evidenziato che la richiesta non poteva essere accolta in forza del fatto che la pena sub 1 superava i cinque anni. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 188 clisp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il limite di anni cinque di reclusione può essere superato con un nuovo accordo tra il pubblico ministero e l'interessato, come avvenuto nel caso in esame. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe richiamato una giurisprudenza di legittimità non conferente, in quanto relativa a procedimenti resi all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha espressamente dato conto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza, evidenziando in modo ineccepibile che l'istanza presentata in sede esecutiva e avente a oggetto i reati giudicati con applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere ammessa se tesa a ottenere una pena superiore al limite di cinque anni indicato nell'art. 444 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte - che viene condivisa dal Collegio - ha già avuto modo di chiarire che l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati in continuazione con altri già giudicati con il rito ordinario richiede che non sia comunque superato il limite dei cinque anni di pena di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 38550 del 05/10/2011, Belluso, 'Rv. 251119), posto che la contraria prospettazione potrebbe preludere a esiti incoerenti, poiché, nel caso in cui si sia proceduto separatamente per più reati continuati, potrebbe realizzarsi il cumulo dei benefici della continuazione e del patteggiamento (computandosi il limite quinquennale solo con riguardo ai reati definiti con applicazione della pena su richiesta), cumulo che risulterebbe invece inammissibile in caso di riunione di procedimenti atteso il limite quinquennale (a tal punto computato in ordine a tutti i reati). Il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera soltanto nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario. La Corte ha specificato che tale principio trova applicazione invece in relazione al riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse in sede di patteggiarnento (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281194), come nel caso di specie, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273138). In questi casi, inoltre, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. e individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169). Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte rileva che l'istanza, per la sua inammissibilità oltre che per il rilevato superamento del limite dei cinque anni, non avrebbe potuto trovare accoglimento, posto che, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sarebbe stato necessario che Mucaj avesse coinvolto nella richiesta anche il pubblico ministero, il quale avrebbe così potuto esprimere il proprio formale consenso o dissenso in merito alla entità della pena. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr