CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 11168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13581/2021proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , domiciliatoex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende ope legis ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, VI A GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13581/2021 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 - CC -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 282/2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 2418/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Foggia, ha accolto l’appello proposto dai controricorrenti in epigrafe indicati, tutti docenti di religione cattolica, assunti con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale succedutisi senza soluzione di continuità, e, ritenuta abusiva la reiterazione, ha condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in misura pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto insegnanti di religione; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un motivo, al quale hanno opposto difese con controricorso, illustrato da memoria, i lavoratori, tranne [OSCURATO:PERSONA] che è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. nel motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 186/2003, dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999, della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce e si addebita, in sintesi, alla Corte distrettuale di avere erroneamente esteso ai docenti di religione cattolica i medesimi principi affermati dal giudice di legittimità p er i docenti delle materie curriculari; sostiene il Ministero che il fabbisogno di personale da utilizzare per l’insegnamento della religione è legato a plurime variabili e ciò giustifica la previsione della quota del 30% da coprire mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; 2. il motivo è infondato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto enunciati da Cass. n. 18698/2022 e da altre pronunce emesse all’esito della medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022 (conf. Cass. n. 8041 del 2023,Cass. n. 35729 e n. 22261 del 2022); con le decisioni citate, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodosuperiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determiniuna durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro- unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio,dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» (Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del2022); 3. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere rigettato; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno reso la prescritta dichiarazione; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in fav