CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori; che il secondo motivo, concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché l'attenuante ex art. 4, terzo comma, legge n. 110 cit., è costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, in ordine al profilo delle attenuanti generiche, attinto dal terzo motivo, la motivazione del diniego deve ritenersi implicita nel fatto che è stato convenientemente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, basata su analogo ordine di motivi (da ultimo, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01); che, in ordine al profilo della confisca dell'arma, attinto dal quarto motivo, il ricorrente assume che essa sia di proprietà di terzi, con ciò stesso disvelando la sua mancanza di interesse ad impugnare sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nel suo complesso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nces Centofanti M helZa, [OSCURATO:PERSONA] ogw