CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, anche eventualmente dichiarando la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando due motivi. Con il primo si lamentano della mancata qualificazione dEl fatto in termini di tentativo, con il secondo deducono la mancanza grafica di motivazione sul motivo di appello che contestava la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La sentenza di primo grado (recepita in toto da quella di appello) ricostruisce il fatto come segue: "/ C.C. di [OSCURATO:PERSONA], durante un servizio di perlustrazione del territorio il giorno 14 febbraio scorso (2012) alle ore 14,10, allorchè percorrendo la statale SS 272 dell'agro di quel centro abitato si erano trovati presso la fabbrica PAF legno, avevano notato i tre imputati commettere il furto in oggetto, in quanto due, Aliaj e Hasmujaj, erano sorpresi arrampicati lungo la parete superiore sinistra della struttura intenti a smontare con forza i telai delle finestre con l'ausilio di arnesi da scasso, mentre il terzo, Shurbi, era presso un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata BS617.5;'D parcheggiata lì a affianco, che appariva con il cofano posteriore aperto e carica di telai di ferro già divelti, che questi aveva finito di caricare e che si accertava consistere in 85 aste di ferro di colore verde di varie misure". Su questa base fattuale, la Corte di appello ritiene che il furto fosse giunto a consumazione in quanto gli imputati avevano già acquisito una autonoma disponibilità su 85 aste di ferro che erano state caricate a bordo della loro vettura. 2.2. La soluzione è giuridicamente corretta. Va ribadito il principio in forza del quale, qualora la condotta dell'agente riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso possessore e il ladro operi in un medesimo contesto temporale e spaziale, impossessandosi di una parte di esse e non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altre esistenti nello stesso luogo, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella "in itinere". Essa realizza quindi un solo reato consumato delle cose sottratte, non vertendosi né nell'ipotesi di tentativo di furto né in quella di furto consumato in concorso con il tentativo (Sez. 5, n. 1985 del 07/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208667; conf. Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Craparotta, Rv. 257256 - 01). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Anche in assenza di una specifica risposta sul motivo di appello, il tenore complessivo della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado lascia emergere in maniera evidente le ragioni per le quali è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone: i tre imputati sono stati arrestati sul luogo e al momento del furto, mentre due di loro stavano smontando i telai delle finestre e il terzo li caricava in vettura. Peraltro il motivo di appello era formulato facendo leva Slli fatto che: "non è configurabile l'aggravante ex art. 625, comma 5, cod. pen. (rectius 625, comma primo, n. 5 cod. pen.) perché l'azione è stata commessa da più persone, le quali hanno agito senza un preventivo accordo". Si tratta di una tesi che, da un lato, è manifestamente infondata in diritto (ai fini della sussistenza della circostanza aggravante in rassegna non è richiesto il "previo accordo") e che, dall'altro lato, è smentita dalla ricostruzione dei fatti operata, in maniera conforme dai giudici di merito. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in