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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07769/2026

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composizione: OggettoICI IMUDott. [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOCOMUNICAZIONE DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] SOPRAVVENUTAEDIFICABILITÀOBBLIGO DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] DICHIARAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18302/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 18302/2020 R.G., propostoSarchiola Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morrone, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presenteprocedimento: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, constudio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifichedel presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma delmedesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 15ottobre 2019, n. 7733/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento dei restantimotivi di ricorso;dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e ilcontroricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 15ottobre 2019, n. 7733/04/2019, la quale, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento n. 0010203A016 del19 settembre 2016 per omessa dichiarazione dell’IMU relativaagli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e della TASI relativa aglianni 2014 e 2015, in relazione a due fabbricati ubicati inAvellino alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, nonché ad un terrenoubicato in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appelloproposto dal medesimo nei confronti del Comune di Avellinoavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Avellino il 5 ottobre 2017, n. 1306/01/2017, concompensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sulrilievo: a) che nessuna omissione di pronuncia era imputabileal giudice di primo grado; b) che la potestà impositiva era stataesercitata senza oltrepassare il termine quinquennale diNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026decadenza; c) che la sopravvenuta edificabilità dell’area inquestione (per l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) imponevala presentazione di una denuncia di variazione, che, invece, erastata omessa, non potendo ravvisarsi la diversa fattispecie didichiarazione erronea; d) che la mancata comunicazione alcontribuente dell’edificabilità sopravvenuta non inficiava lavalidità dell’avviso di accertamento; e) che le delibere comunaliin materia di valori delle aree omogenee del territorio comunalenon dovevano essere allegate all’atto impositivo, essendosoggette ad un peculiare regime di pubblicità legale; f) chel’avviso di accertamento conteneva un’adeguata motivazione,essendo riportati i dati catastali, la destinazione urbanistica edil valore imponibile dell’immobile.3.

Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso.4.

Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - inconsiderazione della rilevanza decisoria e della valenzanomofilattica - della questione controversa sulla«indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per laspecifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricoloin area edificabile a seguito di mutamento della destinazioneurbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nellapreparazione e nell’adozione del P.U.C.».5.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a sei motivi.2.

Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, comportante vizio dimotivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice disecondo grado che: «Le motivazioni della sentenza gravata,dunque, appaiono pienamente condivisibili e, pertanto, questaCTR le intende in questa sede richiamare e fare proprie inquanto la decisione appellata risulta scevra da difetti dimotivazione in quanto la stessa ha fornito gli elementinecessari a ricostruire l’iter logico e giuridico più aderente aldettato normativo di riferimento e alla giurisprudenzarichiamata in materia», non essendo state esplicitate «leragioni su cui fondare l’assunto della assenza di difetti dellapronunzia di primo grado a fronte dei vizi denunziatidall’appellante» (pagina 15 del ricorso).2.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.2.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile.Difatti, non è stato dedotto alcun fatto storico di cui la sentenzaimpugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione,essendo stato precisato che: «Il vizio viene fattoautonomamente valere sulla base delle sopra esposteargomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia inrelazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilodell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto dicontraddittorio» (pagina 17 del ricorso).2.3 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 3) (da riqualificare in n. 4), in base al tenore delle lagnanze),cod. proc. civ., il mezzo è infondato.Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026Invero, la sentenza impugnata è esaurientemente motivatacon riguardo alle varie censure proposte in sede di appello edelencate nell’esposizione degli antefatti processuali,risolvendosi l’enunciata condivisione della decisione di primecure nella semplice premessa delle argomentazioni illustratenel prosieguo.3.

Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto, con motivazionemeramente apparente, dal giudice di secondo grado che,«vertendosi in ipotesi di omessa presentazione delladichiarazione, trovava applicazione il termine quinquennale,termine entro il quale l’avviso impugnato risultava essere statotempestivamente notificato».3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, conmotivazione meramente apparente (riqualificandosi in n. 4), inbase al tenore delle lagnanze, il vizio rubricato con l’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), avrebbe ravvisato lasussistenza dell’omessa presentazione della denuncia, senzaoffrirne ragioni a fondamento e traendone conclusioni erroneein diritto quanto al termine di decadenza da applicarsi al casodi specie.A suo dire, l’ente impositore sarebbe incorso in decadenza,giacché, vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non diomessa denuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivoNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026sarebbe triennale e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre2018.3.3 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanzacon un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano ipresupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo inquestione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, unavariazione nella base imponibile del tributo, - correlata,dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non potevaricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliarené ad una registrazione telematica di atti notarili (art. 3-bis deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizionecorrelandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativo(art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da unrecentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene didare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibileprincipio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementidi imposizione previsto, per l’ICI, dall’art. 10, comma 4, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (esuccessivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamodell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147),non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nellasopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in areaedificabile in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7ottobre 2025, n. 26921).Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/20263.4 Tale revirement è evidentemente destinato ad averericadute sull’individuazione del dies a quo del termine didecadenza.Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quantoprecedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisidi accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva deltributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n.21485), in coerenza con la precedente esegesi sullasussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si eraritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),il termine di decadenza per il recupero della differenza diimposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché visia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quelloquinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quellotriennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele oincompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisitouna precedente conoscenza di fatto della modificazione, inquanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30novembre 1992, n. 504, non ammette equipollenti alladenuncia di variazione.

Il principio è estensibile anche all’IMUe alla TASI.Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione(ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) didecadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimentoal «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» ladichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata(art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n.25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez.Trib., 25 novembre 2022, n. 34879).3.5 Il giudice di appello ha motivato sul punto (pagina 10),affermando che «nella fattispecie si verte in materia non già dierronea dichiarazione (come sostenuto dall’appellante), bensìdi omessa dichiarazione, per la quale vige il più ampio terminedecadenziale di cinque anni, a decorrere da quello successivoa quello in cui la dichiarazione andava resa, sicché, tenutoconto delle annualità interessate dall’avviso, questo risultaessere stato tempestivamente notificato».3.6 Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo acarico del contribuente, il termine per l’esercizio del potereimpositivo deve essere diversamente computato,riconducendosi la fattispecie ad un omesso versamento deltributo.

Con la conseguenza che la decadenza dalla pretesaimpositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 31 dicembre delquinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovutoessere versato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2321).Per cui, considerando la data di notifica dell’avviso diaccertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale perl’esercizio del potere impositivo non era ancora decorso, in quelmomento, per alcuno degli anni di riferimento (2012, 2013,2014 e 2015).4.

Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essereNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sumolti dei motivi di gravame.4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 La formulazione della censura è estremamente vaga egenerica, non consentendo di cogliere l’esatta portatadell’aggressione alla ratio decidendi.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omessodi esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamentodell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il dirittodi difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quellodi corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono algiudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare(pur avendoli elencati da pagina 5 a pagina 14 del ricorso) qualimotivi non sarebbero stati scrutinati.

Peraltro, la sentenzaimpugnata, come si è detto, ha analiticamente argomentatosulle singole ragioni di gravame.5.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre2002, n. 289, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 24 Cost., dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudicedi secondo grado l’inosservanza dell’ente impositore all’obbligodi comunicare al contribuente la sopravvenuta edificabilità delterreno in conseguenza delle variazioni della pianificazioneurbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008), consentendoa quest’ultimo di giustificare ex post soltanto in sede giudiziarial’incremento del valore imponibile e la maggiorazione deltributo liquidato.5.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/20265.2 Secondo questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell'entratain vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha fornito l'interpretazioneautentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilitàdel criterio di determinazione della base imponibile fondato sulvalore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essaindipendentemente dall'approvazione dello stesso da partedella regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesadel contribuente, che l'amministrazione comunale, inviolazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietariodell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno,non essendone specificamente sanzionata l'inosservanza(Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., Sez. 5^,11 maggio 2018, n. 11516; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n.6837; Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2021, n. 4118; Cass., Sez.5^, 15 novembre 2021, nn. 34287 e 34289; Cass., Sez. Trib.,18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio2023, n. 2305; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894).Detto principio è valevole anche per l’IMU (Cass., Sez. Trib., 5marzo 2024, n. 5894), ma anche per la TASI.5.3 Il che esclude anche che si possa ravvisare unaintegrazione postuma (in sede giudiziaria) della motivazionedell’atto impositivo e una lesione del diritto di difesa, anche allaluce del preciso rilievo da parte del giudice di appello che «l’attoopposto conteneva la puntuale descrizione dei dati catastali deiterreni, con il richiamo allo strumento urbanistico che ne avevaNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026affermato la natura edificabile, e con l’indicazione deglielementi in base ai quali si era provveduto alla determinazionedel valore imponibile corrispondente al valore venale delcespite».6.

Con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione degli artt. 21-octies della legge 7 agosto1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 159 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado chegli atti presupposti di modifica e/o rettifica dei valori presi inconsiderazione ai fini dell’accertamento non sarebbero staticomunicati al contribuente e che, inoltre, l’adozione del P.U.C.nell’anno 2008 non avrebbe comportato l’edificabilità dell’areain difetto di un successivo P.O.C. (mai adottato, né approvato).6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Invero, la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g),del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenereconoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - daicontribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale(per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass.,Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017,n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass.,Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez.5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022,n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass.,Sez.

Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025,n. 3730), per cui se ne deve confermare la valenza integrativadell’avviso di accertamento per la determinazione del valorevenale delle aree edificabili.6.3 Inoltre, in tema di ICI, a seguito dell'interpretazioneautentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilitàdel criterio di determinazione della base imponibile fondato sulvalore venale, deve essere desunta dalla qualificazioneindipendentemente dall'approvazione dello stesso da partedella Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi,salvo tenere comunque in considerazione, nelladeterminazione della base imponibile, la maggiore o minorevincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando inconcreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cuiinsistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidonosulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass.,Sez.

Trib., 14 maggio 2024, n. 13305).

Tali principi sonovalevoli anche per l’IMU e la TASI.7.

Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., e nullità dellasentenza impugnata per motivazione carente o apparente, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., perNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026essere stato implicitamente ritenuto dal giudice di secondogrado, in difetto di adeguata motivazione, senza pronunciarsisul relativo motivo di appello, che le delibere comunali relativealla valutazione delle aree edificabili per zone omogenee nondebbano essere allegate all’avviso di accertamento, essendosufficiente la pubblicazione nell’albo pretorio.7.1 Il predetto motivo è infondato.7.2 Come si è già detto, oltre ad essere ampiamente motivata,la sentenza impugnata si è pronunciata sui singoli motivi diappello, ivi compreso quello attinente all’allegazione degli attipresupposti (con il richiamo alla pertinente giurisprudenza dilegittimità).7.3 Inoltre, la delibera comunale ex art. 59, comma 1, lett. g),del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essere allegataall’atto impositivo.Difatti, in tema di ICI (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8,comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1,comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligodi allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si facciariferimento nella motivazione riguarda necessariamente, comeprecisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli attinon conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, manon gli atti generali come le delibere del consiglio comunale(nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreniedificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, sipresumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n.5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez.6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobreNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/20262017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393;Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass.,Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez.5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023,n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass.,Sez.

Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13febbraio 2025, n. 3730).8.

In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.9.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.10.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e altri accessori di legge; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
composizione: OggettoICI IMUDott. [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOCOMUNICAZIONE DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] SOPRAVVENUTAEDIFICABILITÀOBBLIGO DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] DICHIARAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18302/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 18302/2020 R.G., propostoSarchiola Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morrone, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presenteprocedimento: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, constudio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifichedel presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma delmedesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 15ottobre 2019, n. 7733/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento dei restantimotivi di ricorso;dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e ilcontroricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 15ottobre 2019, n. 7733/04/2019, la quale, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento n. 0010203A016 del19 settembre 2016 per omessa dichiarazione dell’IMU relativaagli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e della TASI relativa aglianni 2014 e 2015, in relazione a due fabbricati ubicati inAvellino alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, nonché ad un terrenoubicato in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appelloproposto dal medesimo nei confronti del Comune di Avellinoavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Avellino il 5 ottobre 2017, n. 1306/01/2017, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sulrilievo: a) che nessuna omissione di pronuncia era imputabileal giudice di primo grado; b) che la potestà impositiva era stataesercitata senza oltrepassare il termine quinquennale diNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026decadenza; c) che la sopravvenuta edificabilità dell’area inquestione (per l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) imponevala presentazione di una denuncia di variazione, che, invece, erastata omessa, non potendo ravvisarsi la diversa fattispecie didichiarazione erronea; d) che la mancata comunicazione alcontribuente dell’edificabilità sopravvenuta non inficiava lavalidità dell’avviso di accertamento; e) che le delibere comunaliin materia di valori delle aree omogenee del territorio comunalenon dovevano essere allegate all’atto impositivo, essendosoggette ad un peculiare regime di pubblicità legale; f) chel’avviso di accertamento conteneva un’adeguata motivazione,essendo riportati i dati catastali, la destinazione urbanistica edil valore imponibile dell’immobile.3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso.4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - inconsiderazione della rilevanza decisoria e della valenzanomofilattica - della questione controversa sulla«indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per laspecifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricoloin area edificabile a seguito di mutamento della destinazioneurbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nellapreparazione e nell’adozione del P.U.C.».5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sei motivi.2. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, comportante vizio dimotivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice disecondo grado che: «Le motivazioni della sentenza gravata,dunque, appaiono pienamente condivisibili e, pertanto, questaCTR le intende in questa sede richiamare e fare proprie inquanto la decisione appellata risulta scevra da difetti dimotivazione in quanto la stessa ha fornito gli elementinecessari a ricostruire l’iter logico e giuridico più aderente aldettato normativo di riferimento e alla giurisprudenzarichiamata in materia», non essendo state esplicitate «leragioni su cui fondare l’assunto della assenza di difetti dellapronunzia di primo grado a fronte dei vizi denunziatidall’appellante» (pagina 15 del ricorso).2.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.2.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile.Difatti, non è stato dedotto alcun fatto storico di cui la sentenzaimpugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione,essendo stato precisato che: «Il vizio viene fattoautonomamente valere sulla base delle sopra esposteargomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia inrelazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilodell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto dicontraddittorio» (pagina 17 del ricorso).2.3 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 3) (da riqualificare in n. 4), in base al tenore delle lagnanze),cod. proc. civ., il mezzo è infondato.Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026Invero, la sentenza impugnata è esaurientemente motivatacon riguardo alle varie censure proposte in sede di appello edelencate nell’esposizione degli antefatti processuali,risolvendosi l’enunciata condivisione della decisione di primecure nella semplice premessa delle argomentazioni illustratenel prosieguo.3. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto, con motivazionemeramente apparente, dal giudice di secondo grado che,«vertendosi in ipotesi di omessa presentazione delladichiarazione, trovava applicazione il termine quinquennale,termine entro il quale l’avviso impugnato risultava essere statotempestivamente notificato».3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, conmotivazione meramente apparente (riqualificandosi in n. 4), inbase al tenore delle lagnanze, il vizio rubricato con l’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), avrebbe ravvisato lasussistenza dell’omessa presentazione della denuncia, senzaoffrirne ragioni a fondamento e traendone conclusioni erroneein diritto quanto al termine di decadenza da applicarsi al casodi specie.A suo dire, l’ente impositore sarebbe incorso in decadenza,giacché, vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non diomessa denuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivoNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026sarebbe triennale e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre2018.3.3 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanzacon un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano ipresupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo inquestione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, unavariazione nella base imponibile del tributo, - correlata,dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non potevaricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliarené ad una registrazione telematica di atti notarili (art. 3-bis deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizionecorrelandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativo(art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da unrecentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene didare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibileprincipio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementidi imposizione previsto, per l’ICI, dall’art. 10, comma 4, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (esuccessivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamodell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147),non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nellasopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in areaedificabile in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7ottobre 2025, n. 26921).Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/20263.4 Tale revirement è evidentemente destinato ad averericadute sull’individuazione del dies a quo del termine didecadenza.Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quantoprecedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisidi accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva deltributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n.21485), in coerenza con la precedente esegesi sullasussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si eraritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),il termine di decadenza per il recupero della differenza diimposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché visia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quelloquinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quellotriennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele oincompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisitouna precedente conoscenza di fatto della modificazione, inquanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30novembre 1992, n. 504, non ammette equipollenti alladenuncia di variazione. Il principio è estensibile anche all’IMUe alla TASI.Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione(ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) didecadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimentoal «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» ladichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata(art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n.25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez.Trib., 25 novembre 2022, n. 34879).3.5 Il giudice di appello ha motivato sul punto (pagina 10),affermando che «nella fattispecie si verte in materia non già dierronea dichiarazione (come sostenuto dall’appellante), bensìdi omessa dichiarazione, per la quale vige il più ampio terminedecadenziale di cinque anni, a decorrere da quello successivoa quello in cui la dichiarazione andava resa, sicché, tenutoconto delle annualità interessate dall’avviso, questo risultaessere stato tempestivamente notificato».3.6 Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo acarico del contribuente, il termine per l’esercizio del potereimpositivo deve essere diversamente computato,riconducendosi la fattispecie ad un omesso versamento deltributo. Con la conseguenza che la decadenza dalla pretesaimpositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 31 dicembre delquinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovutoessere versato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2321).Per cui, considerando la data di notifica dell’avviso diaccertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale perl’esercizio del potere impositivo non era ancora decorso, in quelmomento, per alcuno degli anni di riferimento (2012, 2013,2014 e 2015).4. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essereNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sumolti dei motivi di gravame.4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 La formulazione della censura è estremamente vaga egenerica, non consentendo di cogliere l’esatta portatadell’aggressione alla ratio decidendi.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omessodi esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamentodell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il dirittodi difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quellodi corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono algiudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare(pur avendoli elencati da pagina 5 a pagina 14 del ricorso) qualimotivi non sarebbero stati scrutinati. Peraltro, la sentenzaimpugnata, come si è detto, ha analiticamente argomentatosulle singole ragioni di gravame.5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre2002, n. 289, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 24 Cost., dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudicedi secondo grado l’inosservanza dell’ente impositore all’obbligodi comunicare al contribuente la sopravvenuta edificabilità delterreno in conseguenza delle variazioni della pianificazioneurbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008), consentendoa quest’ultimo di giustificare ex post soltanto in sede giudiziarial’incremento del valore imponibile e la maggiorazione deltributo liquidato.5.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/20265.2 Secondo questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell'entratain vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha fornito l'interpretazioneautentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilitàdel criterio di determinazione della base imponibile fondato sulvalore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essaindipendentemente dall'approvazione dello stesso da partedella regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesadel contribuente, che l'amministrazione comunale, inviolazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietariodell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno,non essendone specificamente sanzionata l'inosservanza(Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., Sez. 5^,11 maggio 2018, n. 11516; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n.6837; Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2021, n. 4118; Cass., Sez.5^, 15 novembre 2021, nn. 34287 e 34289; Cass., Sez. Trib.,18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio2023, n. 2305; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894).Detto principio è valevole anche per l’IMU (Cass., Sez. Trib., 5marzo 2024, n. 5894), ma anche per la TASI.5.3 Il che esclude anche che si possa ravvisare unaintegrazione postuma (in sede giudiziaria) della motivazionedell’atto impositivo e una lesione del diritto di difesa, anche allaluce del preciso rilievo da parte del giudice di appello che «l’attoopposto conteneva la puntuale descrizione dei dati catastali deiterreni, con il richiamo allo strumento urbanistico che ne avevaNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026affermato la natura edificabile, e con l’indicazione deglielementi in base ai quali si era provveduto alla determinazionedel valore imponibile corrispondente al valore venale delcespite».6. Con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione degli artt. 21-octies della legge 7 agosto1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 159 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado chegli atti presupposti di modifica e/o rettifica dei valori presi inconsiderazione ai fini dell’accertamento non sarebbero staticomunicati al contribuente e che, inoltre, l’adozione del P.U.C.nell’anno 2008 non avrebbe comportato l’edificabilità dell’areain difetto di un successivo P.O.C. (mai adottato, né approvato).6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Invero, la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g),del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenereconoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - daicontribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale(per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass.,Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017,n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass.,Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez.5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17Numero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022,n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass.,Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025,n. 3730), per cui se ne deve confermare la valenza integrativadell’avviso di accertamento per la determinazione del valorevenale delle aree edificabili.6.3 Inoltre, in tema di ICI, a seguito dell'interpretazioneautentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilitàdel criterio di determinazione della base imponibile fondato sulvalore venale, deve essere desunta dalla qualificazioneindipendentemente dall'approvazione dello stesso da partedella Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi,salvo tenere comunque in considerazione, nelladeterminazione della base imponibile, la maggiore o minorevincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando inconcreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cuiinsistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidonosulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass.,Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13305). Tali principi sonovalevoli anche per l’IMU e la TASI.7. Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., e nullità dellasentenza impugnata per motivazione carente o apparente, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., perNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/2026essere stato implicitamente ritenuto dal giudice di secondogrado, in difetto di adeguata motivazione, senza pronunciarsisul relativo motivo di appello, che le delibere comunali relativealla valutazione delle aree edificabili per zone omogenee nondebbano essere allegate all’avviso di accertamento, essendosufficiente la pubblicazione nell’albo pretorio.7.1 Il predetto motivo è infondato.7.2 Come si è già detto, oltre ad essere ampiamente motivata,la sentenza impugnata si è pronunciata sui singoli motivi diappello, ivi compreso quello attinente all’allegazione degli attipresupposti (con il richiamo alla pertinente giurisprudenza dilegittimità).7.3 Inoltre, la delibera comunale ex art. 59, comma 1, lett. g),del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essere allegataall’atto impositivo.Difatti, in tema di ICI (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8,comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1,comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligodi allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si facciariferimento nella motivazione riguarda necessariamente, comeprecisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli attinon conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, manon gli atti generali come le delibere del consiglio comunale(nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreniedificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, sipresumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n.5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez.6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobreNumero registro generale 18302/2020Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 7769/2026Data pubblicazione 31/03/20262017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393;Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass.,Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez.5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023,n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass.,Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13febbraio 2025, n. 3730).8. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e altri accessori di legge; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris