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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25591/2023

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02 3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21822/2021R.G. proposto da G G [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’ [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso, con domicilio eletto in Roma, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] , via Trionfale n. 5637 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e domiciliat a per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,piazza Cavour; –controricorrente – avverso l’ordinanzadel Tribunale di Catania n. 2639 del 20 21 depositata il 10/06/2021; Oggetto: O pposizione atti esecutivi – Rinuncia -Estinzione C.C. 5.07.2023 r.g.n. 21822/2021 Pres.

L.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/07/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che il Tribunale di Catania con ordinanza n. 2639 del 2021 depositata il 10/06/2021aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da G G [OSCURATO:PERSONA] E GIACOMOavverso l’ordinanza con cui il G.E aveva assegnato le somme pignorate nella procedura esecutiva n. 475/2015, ponendo il pagamento delle medesime a carico della società opponente, che nella procedura esecutiva rivestiva la qualità del terzo pignorato; avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G G [OSCURATO:PERSONA] E GIACOMOsulla base di due motivi ; h a resistito con controricorsoConcetta Munzone ; ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero; Considerato che èsuperflua la disamina dei motivi di ricorso, atteso che con istanza del 29.06.2023parte ricorrente ha notificato alla parte controricorrente istanza di rinuncia al giudizio; a suavolta, nella stessa data, ques t’ ultim a ha depositato atto di accettazione della rinuncia; va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio; l’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015); Per questi motivi dichiara l’estinzionedel giudizio; s pese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02 3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21822/2021R.G. proposto da G G [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’ [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso, con domicilio eletto in Roma, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] , via Trionfale n. 5637 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e domiciliat a per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,piazza Cavour; –controricorrente – avverso l’ordinanzadel Tribunale di Catania n. 2639 del 20 21 depositata il 10/06/2021; Oggetto: O pposizione atti esecutivi – Rinuncia -Estinzione C.C. 5.07.2023 r.g.n. 21822/2021 Pres. L.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/07/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che il Tribunale di Catania con ordinanza n. 2639 del 2021 depositata il 10/06/2021aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da G G [OSCURATO:PERSONA] E GIACOMOavverso l’ordinanza con cui il G.E aveva assegnato le somme pignorate nella procedura esecutiva n. 475/2015, ponendo il pagamento delle medesime a carico della società opponente, che nella procedura esecutiva rivestiva la qualità del terzo pignorato; avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G G [OSCURATO:PERSONA] E GIACOMOsulla base di due motivi ; h a resistito con controricorsoConcetta Munzone ; ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero; Considerato che èsuperflua la disamina dei motivi di ricorso, atteso che con istanza del 29.06.2023parte ricorrente ha notificato alla parte controricorrente istanza di rinuncia al giudizio; a suavolta, nella stessa data, ques t’ ultim a ha depositato atto di accettazione della rinuncia; va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio; l’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015); Per questi motivi dichiara l’estinzionedel giudizio; s pese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della
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