CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r\- Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 3 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Bologna 1'11 ottobre 2016, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 28 febbraio 2013, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa compiuta risposta al motivo di impugnazione circa l'asserita mancanza del fine di profitto nell'agire dell'imputato, essendo oggetto dell'azione dei documenti. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto è meramente riproduttivo di profilo di censura che è stato già adeguatamente vagliato e disatteso dai Giudici di merito all'ultima pagina della sentenza impugnata ed all'ultima pagina di quella del Tribunale con corretti argomenti giuridici e anche con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità con cui il ricorso, vagamente strutturato, omette il doveroso confronto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci