CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione); ii) il secondo motivo è, in parte, manifestamente infondato, là dove lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in realtà concesse sin dalla sentenza di primo grado, e, in altra parte, generico e aspecifico, là dove censura il punto relativo al diniego della continuazione, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, né indicare elementi, sottovalutati dalla Corte territoriale, sintomatici della unicità del disegno criminoso, esclusa dai Giudici di merito; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M