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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:4
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0619_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Kamstar (Kimkom e Kimsum) (cause T‑619/24 e T‑621/24) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domande di marchi dell’Unione europea denominativi Kimkom e Kimsum – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punti 16, 18, 68)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21, 22)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28‑30, 63)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi Kimkom e Kimsum – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 47, 55‑58, 60, 65)

5. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 52, 53) Dispositivo 1) Le cause T‑619/24 e T‑621/24 sono riunite ai fini della sentenza. 2) Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2024 (procedimenti R 2369/2023‑1 e R 2370/2023‑1) sono parzialmente annullate e riformate nel senso che le opposizioni alla registrazione dei marchi denominativi Kimkom e Kimsum quali marchi dell’Unione europea sono accolte per quanto riguarda i servizi di «alloggi temporanei per la cura degli anziani» rientranti nella classe 43 e le domande di registrazione di detti marchi sono respinte per quanto riguarda tali servizi. 3) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] LLC.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0619_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Kamstar (Kimkom e Kimsum) (cause T‑619/24 e T‑621/24) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domande di marchi dell’Unione europea denominativi Kimkom e Kimsum – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punti 16, 18, 68) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21, 22) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28‑30, 63) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi Kimkom e Kimsum – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 47, 55‑58, 60, 65) 5. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 52, 53) Dispositivo 1) Le cause T‑619/24 e T‑621/24 sono riunite ai fini della sentenza. 2) Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2024 (procedimenti R 2369/2023‑1 e R 2370/2023‑1) sono parzialmente annullate e riformate nel senso che le opposizioni alla registrazione dei marchi denominativi Kimkom e Kimsum quali marchi dell’Unione europea sono accolte per quanto riguarda i servizi di «alloggi temporanei per la cura degli anziani» rientranti nella classe 43 e le domande di registrazione di detti marchi sono respinte per quanto riguarda tali servizi. 3) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] LLC.