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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35580/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, e, in particolare quanto alle prime due censure, dirette a contrastare il giudizio di ritenuta disponibilità della sostanza stupefacente indicata nell'imputazione anche al ricorrente oltre che al concorrente [OSCURATO:PERSONA], perché le stesse riproducono doglianze adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza gravata con argomenti giuridici corretti e logici affatto congetturali, sviluppati all'esito di una compiuta ricostruzione della vicenda in fatto (si veda in particolare punto 5, pagina 4, dal secondo capoverso in poi) che l'impugnazione non contrasta, del resto, con la dovuta specificità in tutte le sue componenti argomentative; quanto al bilanciamento tra circostanze, attinto dall'ultima ragione di censura, per l'infondatezza del relativo assunto a fronte di urla motivazione, essenzialmente legata al particolare disvalore da assegnare nella specie all'aggravante dell'ingente quantità della sostanza ascritta al ricorrente, all'evidenza estranea a fratture logiche prospettabili in sede di legittimità, per il vero, con riguardo a siffatto profilo della motivazione, neppure espressamente formulate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, e, in particolare quanto alle prime due censure, dirette a contrastare il giudizio di ritenuta disponibilità della sostanza stupefacente indicata nell'imputazione anche al ricorrente oltre che al concorrente [OSCURATO:PERSONA], perché le stesse riproducono doglianze adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza gravata con argomenti giuridici corretti e logici affatto congetturali, sviluppati all'esito di una compiuta ricostruzione della vicenda in fatto (si veda in particolare punto 5, pagina 4, dal secondo capoverso in poi) che l'impugnazione non contrasta, del resto, con la dovuta specificità in tutte le sue componenti argomentative; quanto al bilanciamento tra circostanze, attinto dall'ultima ragione di censura, per l'infondatezza del relativo assunto a fronte di urla motivazione, essenzialmente legata al particolare disvalore da assegnare nella specie all'aggravante dell'ingente quantità della sostanza ascritta al ricorrente, all'evidenza estranea a fratture logiche prospettabili in sede di legittimità, per il vero, con riguardo a siffatto profilo della motivazione, neppure espressamente formulate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre
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