CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 42070/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Nessun avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato dì cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 per falsamente attestato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e nell'autocertificazione allegata, di essere titolare, nell'anno di imposta 2009, di un reddito familiare complessivo pari ad euro 14.500,00, omettendo dì comunicare gli atri redditi dei componenti del nucleo familiare, ed in particolare, euro 18.285 per [OSCURATO:PERSONA] (padre), euro 6.020 per [OSCURATO:PERSONA] (madre), euro 9.296 per [OSCURATO:PERSONA] (fratello) ed euro 12.170 per [OSCURATO:PERSONA] (fratello). 2. Formula due motivi. 3. Con il primo lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova. Sostiene che la Corte territoriale ha omesso di ritenere la sussistenza del bis in idem, nonostante l'intervento della sentenza di condanna del Tribunale di Rieti n. 464/2017, relativa allo stesso fatto. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, infatti, il fatto-reato è il medesimo, trattandosi di autocertifícazione presentata dal difensore in due distinti procedimenti. (allega documentazione sul punto). Sottolinea che il travisamento della prova risulta evidente, essendovi incompatibilità fra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione risultante dagli atti processuali. 4. Con la seconda censura, si duole della falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione. Deduce che la sentenza ha ritenuto sussistente la recidiva con motivazione apparente, limitandosi a fare riferimento ai precedenti penali, senza dar conto delle ragioni di maggiore pericolosità del reo e della relazione qualificata fra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna. 5. La prima censura è infondata. La Corte territoriale dà conto che la medesima autocertificazione sui redditi è stata presentata a sostegno di due diverse istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato, relative a procedimenti diversi. Sul punto questa Sezione ha già precisato che "il reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115/2002 si consuma con la presentazione o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio. Nel caso di una pluralità di istanze e di omissioni risultano integrati più reati" (Così, Sez. 4, n. 28555 del 14/04/2016, in motivazione). 6. Il secondo motivo non può trovare accoglimento. Seppure stringatamente, infatti, la Corte territoriale chiarisce che la pluralità delle precedenti condanna, tutte relative a delitti dolosi, consente di affermare che la commissione del reato oggetto del giudizio è sintomo dell'accresciuta pericolosità dell'interessato, dimostrando la pervicacia dell'agire criminale. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] ra N