CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 640 e 494 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per i delitti di truffa e sostituzione di persona; il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 110, 640 e 494 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di truffa e sostituzione di persona ed alla responsabilità concorsuale dell'imputata, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; in particolare i giudici di appello hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati rubricati e la penale responsabilità della ricorrente (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi la ricorrente confrontata adeguatamente con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i correlati motivi di appello. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 62-bis, 131-bis, 133 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità della tenuità del fatto nonché in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, l'intensità del dolo e la presenza di precedenti penali (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). ritenuto che le ulteriori doglianze dedotte nel secondo motivo di impugnazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e le doglianze indicate nel secondo motivo di impugnazione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattate congiuntamente perché sovrapponibili nel contenuto (violazione degli artt. 131- bis e 133 cod. pen., vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio) sono aspecifiche; rilevato che la doglianza relativa alla determinazione della pena, oltre ad essere aspecifica, non è consentita in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massinnata). La Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della «entità quantitativa della truffa tentata e della sua complessità» con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della materiale condotta posta in essere e del valore significativo del «profitto avuto di mira» pari a 130.000 euro (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,