CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nei due motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale ci si duole 1) della violazione dell'art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n.110, e del vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità, 2) della violazione di legge e del vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Pescara in data 7/01/2020 in ordine al reato di cui all'art. 4 della summenzionata legge, sono inammissibili in quanto sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata. Invero, in essa si evidenzia che: - il porto di un coltello a scatto con punta acuminata di lunghezza complessiva pari a 12 cm. con lama di 4 cm. non può essere considerato di particolare tenuità in modo da giustificare l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen; - le caratteristiche dell'arma impropria di cui si tratta evidenziano in effetti una connotazione di sua pericolosità non trascurabile, essendo passibile di utilizzo per arrecare offesa grave alla persona, diversamente da quello che potrebbe ritenersi rispetto a coltellini di dimensioni contenute e/o privi di punta, per i quali tali potenzialità offensive siano se non da escludere, certamente da ritenere ridotte; - il fatto che il coltello in questione fosse, poi, posto sul manubrio della bicicletta di proprietà e in uso al prevenuto appare circostanza ulteriormente significativa, trattandosi di collocazione che garantiva l'immediato accesso all'arma, non costituendo ostacolo ad un eventuale suo pronto utilizzo; - sebbene sia vero che la giurisprudenza di legittimità maggioritaria affermi che la circostanza del fatto di lieve entità, di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile n. 1975, n.110, si applichi a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma 2, legge citata e non ai soli oggetti atti ad offendere, deve ritenersi che le succitate caratteristiche e le modalità della detenzione ne impediscano la ravvisabilità nel caso in esame; - non sussiste alcuna positiva evidenza idonea ad un trattamento sanzionatorio più favorevole previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti peraltro di soggetto pluricensurato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 n