CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure di cui al primo motivo sono manifestamente infondate in quanto alcuna ragione di riapertura del dibattimento può fondarsi sulla rilevata carenza della prima motivazione, il cui superamento è demandato alla Corte di merito; Rilevato che il secondo e terzo motivo sono proposti per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare, del tutto corretta è la ritenuta condotta di violenta resistenza tenuta dal ricorrente nei confronti di entrambi gli agenti intervenuti nel suo inseguimento; ed incensurabile è il trattamento sanzionatorio sul rilievo degli ostativi plurimi precedenti penali anche specifici e dell'assenza di elementi favorevoli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fidelbo DEPOSI-[OSCURATO:PERSONA] 2 6 M oggi. iL