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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12845/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente ripropone in questa sede la censura circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello); Considerato, inoltre, che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, anche perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha notato sia la personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, sia l'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili); Atteso che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, in realtà sorretto, nel caso in esame da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente ripropone in questa sede la censura circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello); Considerato, inoltre, che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, anche perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha notato sia la personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, sia l'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili); Atteso che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, in realtà sorretto, nel caso in esame da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 12845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris